Cara ADUC
Acquistato appartamento con tetto da rifare
Domanda
29 giugno 2017
Buongiorno,
Ho comprato un appartamento in comdominio tre mesi fa, oggi ho ricevuto la lettera di convocazione assemblea straordinaria per rifacimento del tetto condominiale, ho chiamato l'amministratore e mi ha detto che cifra sara sui 4000 euro per appartamento. Quindi il vecchio proprietario non mi ha detto che ci sono dei problemi con il tetto. Cosa posso fare e se possibile chiedere rimborsare dal venditore la spesa che mi spetta. Grazie.
Denys, da Novi Ligure (AL)
Ho comprato un appartamento in comdominio tre mesi fa, oggi ho ricevuto la lettera di convocazione assemblea straordinaria per rifacimento del tetto condominiale, ho chiamato l'amministratore e mi ha detto che cifra sara sui 4000 euro per appartamento. Quindi il vecchio proprietario non mi ha detto che ci sono dei problemi con il tetto. Cosa posso fare e se possibile chiedere rimborsare dal venditore la spesa che mi spetta. Grazie.
Denys, da Novi Ligure (AL)
Risposta ADUC
l’art. 1490 del codice civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La norma prevede anche che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. La garanzia non è dovuta se, al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa, oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. In presenza dei vizi di cui all’art. 1490 cod. civ. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (cioè lo scioglimento del contratto con la restituzione di quanto pagato) ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione, così dispone, infatti, l’art. 1492 cod. civ. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa
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