Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Accordo privato tra condomini?

8 maggio 2017
Domanda 8 maggio 2017
Nel condominio dove abito è stato riconosciuto a livello di assemblea l'esistenza di una sopravvalutazione delle quote millesimali attribuite al proprietario di un magazzino. Non volendosi tuttavia procedere a un ricalcolo delle quote millesimali è stata proposta e accettata l'idea di una sorta di accordo privato, in base al quale le spese di tale condomino sarebbero ridotte della metà e la restante metà assegnata in parti uguali a 10 condomini (ce ne sarebbe un undicesimo ma possiede un minuscolo locale di deposito e non partecipa mai alle riunioni condominiali). Mi domando sulla validità di tale accordo. Dovrebbe essere trascritto nel rogito e poi valere a futura memoria? Varrebbe per tutti i condomini o solo per alcuni? E siccome io sono proprietario di 2/3 e ho l'uso ed abitazione del restante 1/3, potrei sottoscrivere autonomamente un tale accordo? La proposta sarà discussa prossimamente presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, ma vorrei farmi un'idea più chiara sul suo valore e sulle sue conseguenze.
Grazie e cordiali saluti
Giuseppe, da Milano

Risposta ADUC
non ci è chiarissimo il suo quesito: c'è un contenzioso in corso giunto in negoziazione assistita? E' stato promosso dal condomino penalizzato nei confronti del condominio? Cosa intende per accordo privato, una scrittura privata non approvata in assemblea né sottoscritta in sede di mediazione?
Detto ciò, un accordo privato ha generalmente valore solo per chi lo firma. Perché abbia efficacia su tutti i condomini, anche quelli che non lo sottoscrivono, è necessario approvarlo in assemblea (ma la strada corretta sarebbe quella di rifare le tabelle millesimali...).
I futuri proprietari e condomini non ne sarebbero vincolati, a nostro avviso, a meno che non sottoscrivano quell'accordo ogni volta che subentrano. Inoltre, se l'accordo è tra singoli, e non tra condominio e il condomino in questione, l'amministratore dovrà comunque attenersi alle tabelle millesimali e solo per quelle potrà agire (lasciando poi ai condomini una diversa ripartizione tra loro).
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