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Accesso aree comuni condominiali per manutenzione straordinaria di immobile di proprietò privata
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Lettera 
21 settembre 2021 0:00
 
Gent. ADUC,
sono in procinto di iniziare lavori di manutenzione straordinaria presso un appartamento di mia proprietà all'interno di un condominio e supercondominio.
L'immobile, al sesto piano di sette, dispone di un affaccio su facciata principale su strada e un affaccio su zona carrabile condominiale accessibile tramite cancello carraio secondario. Può l'amministratore negare l'autorizzazione all'accesso all'area carrabile ai mezzi dell'impresa edile adducendo come motivazione una delibera in tal senso dell'assemblea condominiale?
Preciso che il regolamento condominiale esplicitamente consente la sosta degli autoveicoli nell'area suddetta per il tempo necessario al carico e scarico. Non è esplicitamente negato l'uso temporaneo dell'area per il carico e scarico di materiale edile. Specifico inoltre di aver precisato nella mia richiesta che il mezzo dell'impresa avrebbe fruito dello spazio esclusivamente per il tempo necessario al carico e scarico dei materiali edili e di risulta tramite accesso al balcone di mia proprietà.
E' sufficiente una delibera d'assemblea per regolamentare l'uso delle parti comuni o è necessaria una modifica del regolamento di condominio? Posso far valere il mio diritto di uso delle parti comuni secondo le norme di legge?
Sono da poco proprietaria dell'immobile e non dispongo del verbale di condominio ove specificato il divieto. Naturalmente è mia intenzione richiederlo a comprova di quanto riferito solo verbalmente dall'amministratore.
L'accesso lato strada sarebbe possibile, ma con un ingente aggravio di costi.
Attendo vostro cortese riscontro.
Saluti
Giulia, dalla provincia di TO

Risposta:
non ci puo' essere un confronto tra il peso giuridico di una delibera assembleare e un dispositivo legislativo come l'art. 843 cc., specie se lei potesse dimostrare la mancanza di alternative all'occupazione temporanea del resede, fermo restando l'obbligo a riconoscere il risarcimento dell'eventuale danno che possa provocare, incidentalmente o funzionalmente, l'impedimento al libero esercizio di attivita' quotidiane di qualcuno dei condomini.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
 
 
 
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