Cara ADUC
Accertamento omesso versamento ICI e decadenza
Domanda
24 gennaio 2015
Spett. ADUC,
per motivi personali a marzo 2009 ho cambiato residenza, spostandola dalla casa di mia proprietà a casa dei miei genitori, entrambe nello stesso comune; a novembre 2010 ho spostato di nuovo la residenza, tornando a casa mia. Scopro solo ora che per essere esentato dal pagamento dell’ICI non era sufficiente che fosse l’unica casa di mia proprietà, ma avrei dovuto anche esservi residente.
Il 16-1-2015 trovo nella cassetta della posta un avviso di raccomandata per atti giudiziari, che ritiro all’ufficio postale il giorno successivo: è un avviso d’accertamento d’ufficio per “omesso versamento d’imposta” per l’ICI per l’anno 2009, che richiede il versamento dell’imposta con sanzione del 30% e interessi. Nella lettera l’atto ha un numero di protocollo datato 3-12-2014 e la raccomandata ha data 19-12-2014. Alla voce “Normativa di riferimento” è scritto testualmente che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Il 20-1-2015 trovo nella cassetta un avviso dei “Servizi Notificazione Atti Giudiziari/Amministrativi” che dice che “l’avviso di giacenza è stato immesso in cassetta”, che l’Atto Giudiziario “è depositato dal giorno lavorativo successivo alla data indicata nella presente comunicazione presso l’Ufficio Postale” (la data indicata è il 16-1-2015) e infine mi informa che “Ia notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito”.
Dalla “Normativa di riferimento” citata sopra, mi sembra che la notifica sia avvenuta fuori dai termini prescritti, ovvero successivamente al 31-12-2014, e quindi l’avviso di accertamento dovrebbe essere decaduto.
Ad ulteriore conferma, se “la notificazione” dovesse essere intesa alla data di invio della raccomandata (come scrivete in risposta ad altri quesiti) e non a quella di effettivo ritiro della comunicazione all’ufficio postale, essendo la data di invio ovviamente precedente rispetto alla “data del deposito”, i “Servizi Notificazione” non avrebbero avuto alcun motivo di specificare che “Ia notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito”.
Mi confermate dunque che l’accertamento è decaduto? Se non è così, potete indicarmi per quale motivo e fornirmi gli esatti riferimenti normativi e/o giurisprundenziali che lo sorreggono? (es. anche quelli a supporto dell'interpretazione per cui per la notifica farebbe fede la data di spedizione)
Grazie, cordiali saluti.
Daniele, da Roma (RM)
per motivi personali a marzo 2009 ho cambiato residenza, spostandola dalla casa di mia proprietà a casa dei miei genitori, entrambe nello stesso comune; a novembre 2010 ho spostato di nuovo la residenza, tornando a casa mia. Scopro solo ora che per essere esentato dal pagamento dell’ICI non era sufficiente che fosse l’unica casa di mia proprietà, ma avrei dovuto anche esservi residente.
Il 16-1-2015 trovo nella cassetta della posta un avviso di raccomandata per atti giudiziari, che ritiro all’ufficio postale il giorno successivo: è un avviso d’accertamento d’ufficio per “omesso versamento d’imposta” per l’ICI per l’anno 2009, che richiede il versamento dell’imposta con sanzione del 30% e interessi. Nella lettera l’atto ha un numero di protocollo datato 3-12-2014 e la raccomandata ha data 19-12-2014. Alla voce “Normativa di riferimento” è scritto testualmente che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Il 20-1-2015 trovo nella cassetta un avviso dei “Servizi Notificazione Atti Giudiziari/Amministrativi” che dice che “l’avviso di giacenza è stato immesso in cassetta”, che l’Atto Giudiziario “è depositato dal giorno lavorativo successivo alla data indicata nella presente comunicazione presso l’Ufficio Postale” (la data indicata è il 16-1-2015) e infine mi informa che “Ia notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito”.
Dalla “Normativa di riferimento” citata sopra, mi sembra che la notifica sia avvenuta fuori dai termini prescritti, ovvero successivamente al 31-12-2014, e quindi l’avviso di accertamento dovrebbe essere decaduto.
Ad ulteriore conferma, se “la notificazione” dovesse essere intesa alla data di invio della raccomandata (come scrivete in risposta ad altri quesiti) e non a quella di effettivo ritiro della comunicazione all’ufficio postale, essendo la data di invio ovviamente precedente rispetto alla “data del deposito”, i “Servizi Notificazione” non avrebbero avuto alcun motivo di specificare che “Ia notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito”.
Mi confermate dunque che l’accertamento è decaduto? Se non è così, potete indicarmi per quale motivo e fornirmi gli esatti riferimenti normativi e/o giurisprundenziali che lo sorreggono? (es. anche quelli a supporto dell'interpretazione per cui per la notifica farebbe fede la data di spedizione)
Grazie, cordiali saluti.
Daniele, da Roma (RM)
Risposta ADUC
l'atto e' prescritto se consegnato al sistema Poste dopo il 31/12; e di cio' dovra' fare richiesta all'Ente che lo ha emesso della relata di notifica.
Quanto all'avviso di giacenza da parte delle stesse Poste e' adempimento dovuto nel caso che il destinatario non fosse presente alla precedente consegna e stabilisce il termine di ulteriori 10 gg per perfezionare la notifica.
Qui una utile scheda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/tributi+locali+ici+tarsu+tosap+nuove+regole+sugli_12779.php
Quanto all'avviso di giacenza da parte delle stesse Poste e' adempimento dovuto nel caso che il destinatario non fosse presente alla precedente consegna e stabilisce il termine di ulteriori 10 gg per perfezionare la notifica.
Qui una utile scheda:
http://sosonline.aduc.it/scheda/tributi+locali+ici+tarsu+tosap+nuove+regole+sugli_12779.php
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