Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Abbonamento a Sky

19 dicembre 2017
Domanda 19 dicembre 2017
Buongiorno, a febbraio 2016 ho sottoscritto un abbonamento ADSL Telecom + SKY abbonamento della durata di due anni in scadenza quindi il primo marzo 2018
Io ad agosto 2017 mi sono fatto incantare dalla pubblicità (o forse mi hanno mandato una mail) in cui si offriva il pacchetto calcio gratuito fino al 31 ottobre e poi scontato a 7€ fino al 31 gennaio 2018, dopo il 31 gennaio passava a 14€ ma io facevo conto di disdire considerando che il mio contratto scadeva dico scadeva il 1 marzo 2018.
Quando ho inviato la disdetta ho scoperto con grande e amara sorpresa che il mio contratto era stato prolungato a settembre 2018 ma io non l'ho visto da nessuna parte che sarebbe stato prolungato l'abbonamento.
Mi è stato poi detto che era scritto nell'allegato delle condizioni contrattuali che naturalmente non ho letto la pubblicità metteva in evidenza solo il lato positivo dell'affare.
Per i 6 mesi in più che dovrò pagare ciliegina sulla torta mi aumenteranno anche la tariffa vista che il mio abbonamento della durata di due anni era in abbinata a Telecom al prezzo agevolato di 14€ mese anzichè 21.
D'altra parte per la disdetta anticipata mi hanno chiesto più di 200€ ma non c'era una legge Bersani che escludeva l'applicazione di penali?
Quando li ho contattati mi hanno detto che avrebbero richiamato per risolvere amichevolmente la questione ma mi hanno richiamato solo per proporre un nuovo pacchetto gratuito ma non ho nemmeno ascoltato, io voglio chiudere il prima possibile con SKY senza pagare penali assurde.
Che fare?
Grazie
Luigi, da Zeccone (PV)

Risposta ADUC
l'allungamento del contratto ad una diversa scadenza rientra nelle "modifiche unilaterali" non consentite dalla legge.
Le condizioni contrattuali possono subire modifiche solo se previste dalla legge o dal contratto; al di fuori di questi casi le modifiche possono essere fatte solo se a vantaggio esclusivo del cliente.
In caso di modifica gli operatori devono preavvisare i clienti dando loro la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione nel caso non siano d'accordo, entro minimo 30 giorni (il termine può anche essere più lungo).
In ogni caso la volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche (contenuta nel preavviso) e in questo caso le nuove condizioni sono inapplicabili.
Se il cliente che ha esercitato il recesso passa ad altro operatore le condizioni da applicare al periodo tecnicamente necessario per il passaggio sono ovviamente quelle precedenti alla modifica. Se ciò non fosse tecnicamente possibile per il gestore, il cliente deve comunque essere rimborsato delle somme addebitate in eccesso.
La comunicazione della modifica delle condizioni deve avvenire tramite avviso separate dalle eventuali altre comunicazioni, con caratteri tali da richiamare l'attenzione degli utenti.
Ci deve essere un'intestazione simile a questa:
"COMUNICAZIONE IMPORTANTE: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO"
E vi deve essere riportata la dicitura:
“Hai diritto entro il gg.mm [OVVERO entro tale data SE GIA’ INDICATA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA] di recedere dal contratto, o di passare ad altro operatore, senza penali”.
La comunicazione deve anche avvenire con avvisi affissi nei punti vendita e pubblicati nel sito web del gestore (in home page).
Per quanto riguarda le utenze mobili la comunicazione può avvenire anche tramite SMS che inizi con la dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali” o similare, con indicazione della data di entrata in vigore delle stesse. Rimane l'obbligo del preavviso con informativa sul diritto di recesso già detto.
Per i servizi televisivi a pagamento (pay tv o altro) nel caso in cui non sia possibile una comunicazione personale l'avviso va pubblicato con annunci da trasmettere per l'intero periodo (di preavviso, minimo 30 giorni), nelle ore e sui canali di maggiore ascolto.
Per quanto riguarda il recesso anticipato, la legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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