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Cara ADUC

“4You”: inversione dell’onere della prova

6 novembre 2003
Domanda 6 novembre 2003
Un chiarimento relativamente alla pubblicazione "Piano Finanziario 4You: le regole di condotta degli intermediari finanziari" di Filippo Sartori e Remo Tarolli.
Nella sezione "I DOVERI INFORMATIVI' sembra che sia la Banca a dover provare l'effettiva conoscenza maturata dal cliente.
Un avvocato pero' mi diceva che, in causa, e' il querelante a dover dimostrare che la banca non lo ha informato.
Le due cose sembrano in contraddizione. Potreste chiarire questo punto? Grazie per l'attenzione. Saluti.

Risposta ADUC
il suo avvocato le ha ricordato un principio generale del diritto.
Nel caso specifico, pero', si applicano le normative previste dal Testo Unico della Finanza (TUF: d.lsg 58/98) che regolamentano gli obblighi degli intermediari finanziari. L'art. 23, comma 6 del TUF specifica che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". I doveri informativi fanno parte degli obblighi di diligenza professionale degli intermediari finanziari.
E' importante sottolineare anche che stiamo parlando di processi civili, non penali. Probabilmente l'avvocato a cui si e' rivolto (a giudicare dai termini che ha utilizzato nella sua domanda) e' un penalista.
Per maggiori informazioni puo' consultare questo indirizzo: clicca qui
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