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Cara ADUC

4You: accettare la soluzione finestra?

18 aprile 2005
Domanda 18 aprile 2005
Volevo avere un Vostro parere in merito al 4you: Ho fatto la raccomandata alla Banca Monte Paschi presso cui ho sottoscritto il prodotto, con il Vostro modello; dopo circa 1 mese mi hanno chiamato dalla filiale e l'impiegata che aveva la pratica mi ha riferito che la direzione del MPS mi propone di sottoscrivere la "SOLUZIONE FINESTRA" (di cui Vi allego copia) con cui in sostanza trascorsi 5 anni dalla sottoscrizione del contratto, posso vendere in qualsiasi momento le obbligazioni e i fondi sottoscritti senza che la banca applichi le penali, pero' sottoscrivendo tale contratto rinuncio definitivamente a sollevare qualsiasi contestazione. Chiedo un consiglio da parte Vostra su cosa fare: se firmare questo contratto o proseguire nell'azione legale tramite i Vostri consulenti. Grazie.
Mirco
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BOZZA del Contratto "SOLUZIONE FINESTRA".
2) ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE Ho ricevuto la Vostra lettera del 06/04/2005 il cui testo ritrascrivo di seguito integralmente: " Sig. Mirco Con riferimento alle intese intercorse, rimettiamo di seguito il testo dell'accordo contenente le condizioni alle quali e' stata convenuta la definizione delle questioni tra noi intercorse: "Tra la "Banca Monte dei Paschi di' Siena S.p.A. "Filiale di BASTIA UMBRA (nel prosieguo "Banca"), ed il Sig. Mirco (nel prosieguo "Cliente"), collettivamente di seguito denominate "Parti", si conviene quanto appresso. Le Parti premettono:
a) che il Cliente ha stipulato con la Banca, in data 26/02/2001 un contratto denominato 4 YOU (di seguito il "Contratto").
b) che per effetto di detto Contratto, e' stato tra l'altro concesso al Cliente un finanziamento (nel prosieguo il "Finanziamento") di Euro 17.539,81, al tasso del 6,67%, rimborsabile in anni 15 mediante corresponsione di' rate mensili costanti dell'importo unitario di Euro 154,94 comprensive di capitale ed interessi, utilizzato per l'acquisto di nominali Euro 22.000,00 di obbligazioni Zero Coupon "MEDIOCR. TOSC16 GQZC" emesse da "MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA PERL'IMPRESA S.P.A. "e di quote di seguenti Fondi Comuni di Investimento: Descrizione Fondi Comuni_______||Numero di Quote bucato GEO GLOBALE P |[248,51.
c) che le norme del Contratto (articolo 8, seconda Sezione, del Contratto) prevedono che il Cliente, in caso di' anticipata estinzione del Finanziamento, e' tenuto a corrispondere alla Banca un importo costituito dalla sommatoria delle rate a scadere attualizzata al tasso Interest Rate Swap rilevato per il periodo corrispondente a quello intercorrente tra data di esercizio della facolta' di anticipata estinzione e data di naturale scadenza del finanziamento.
d) che il Cliente ha sporto reclamo nei confronti della Banca, lamentando presunti vizi nell'ambito del collocamento del Contratto.
e) che le Parti hanno convenuto di definire la controversia insorta nel senso che il Cliente rinunzia definitivamente al reclamo, impegnandosi quindi ad adempiere agli obblighi rivenienti dal Contratto ed a proseguire il regolare pagamento delle rate, contro l'impegno della Banca a concedere al Cliente stesso la possibilita', a far data da un momento determinato, di estinguere il Contratto, esercitando la facolta' di rimborso anticipato, con il versamento alla Banca della sommatoria delle rate ancora a scadere (ognuna dell'importo unitario indicato alla precedente lettera "b") attualizzate al tasso indicato alla precedente lettera "b" (il "Debito Residuo"), e rinuncia della Banca stessa all'applicazione dei crì teri di' calcolo di cui all'ari 8, sezione II, del Contratto; Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:.
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) II Cliente rinuncia definitivamente a sollevare ogni e qualsiasi contestazione nei confronti del Contratto, che per quanto occorrer possa dichiara di accettare in ogni sua parte, riconoscendolo altresi' coerente con la propria situazione finanziaria ed il proprio profilo. A fronte di tale rinuncia, la Banca riconosce al Cliente la facolta' di ottenere l'estinzione anticipata del Finanziamento con il versamento del Debito Residuo, senza applicazione del criterio di attualizzazione di cui all'ari. 8, sezione II, del Contratto, previsione quest'ultima che le parti convengono di' ritenere come non apposta a decorrere dalla data indicata al successivo art. 3.
3) II Cliente potra' esercitare la facolta' di cui al precedente articolo 2 esclusivamente a far data dal pagamento della rata in scadenza il 28/02/2006. Pertanto a decorrere dal 02/03/2006, la facolta' di rimborso anticipato alle condizioni previste nel presente atto potra' essere esercitata dal Cliente in qualsiasi momento fino alla naturale scadenza del Contratto. Il cliente, qualora dovessero risultare una o piu' rate impagate alla data di sottoscrizione del presente atto integrativo, si impegna a provvedere alla regolarizzazione nel piu' breve tempo possibile.
4) II Cliente espressamente conferma che il pegno originariamente costituito a favore della Banca sugli strumenti finanziari di cui al punto "b" delle premesse, continua a garantire senza soluzione di continuita' o novazione alcuna le obbligazioni rivenienti dalla concessione del Finanziamento, cosi' come modificate per effetto della stipula del presente accordo integrativo.
5) Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, le Parti convengono che, ove si' verifichi prima del termine di cui al precedente articolo 3 una delle ipotesi di estinzione del Contratto previste all'art. 6, I sezione, del Contratto stesso, ovvero un'ipotesi di risoluzione o recesso previste dall'ari 5, II sezione, del ridetto Contratto, od ancora una richiesta di estinzione anticipata, continueranno ad applicarsi, per II computo dell'importo dovuto da parte del Cliente, i criteri di' calcolo previsti dall'art. 8, II sezione, del Contratto medesimo. Resta inteso che si applicheranno invece i criteri di cui al precedente articolo 2 qualora le ipotesi di cui al precedente comma si verifichino successivamente al termine di cui al precedente articolo 3.
6) Restano applicabili tutti i patti e condizioni previsti nel Contratto, in quanto non modificati dal presente accordo integrativo.
E' quindi espressamente confermato, tra l'altro, quanto previsto nel Contratto in tema di:
- modalita' di pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente; - risoluzione del finanziamento a seguito della liquidazione/alienazione/ estinzione degli strumenti finanziari, ovvero della morte od interdizione del Cliente (art. 6 I sezione del Contratto).
- inadempimento al pagamento delle rate (art. 3 II sezione del Contratto).
- decadenza dal beneficio del termine e risoluzione (art. 5 II sezione del Contratto con rinvio all'art. 8 stessa sezione per la determinazione del dovuto).
- estinzione anticipata e modalita' di calcolo del debito resì duo risultante dal Finanziamento (art. 8 II sezione del Contratto).
- scindibilita' delle pattuizioni contrattuali (art. 5 III sezione del Contratto).
7) II Cliente, il relazione alle contestazioni promosse nei confronti della Banca in merito all'adesione al Contratto, rinuncia definitivamente alle stesse, dichiarando di ritenersi completamente soddisfatto e tacitato per effetto del perfezionamento del presente atto integrativo, del quale e' espressamente riconosciuta la natura transattiva, e non novativa delle obbligazioni di cui al Contratto. Tutte le comunicazioni saranno inviate dalla Banca al Cliente all'indirizzo di seguito riportato. " Se siete d'accordo con quanto sopra, vorrete restituirci copia della presente da Lei debitamente sottoscritta per piena accettazione.
Data 06/04/2005 FIRMA della Banca ____________________.
" In relazione a quanto sopra, dichiaro il mio pieno accordo ed accettazione in merito alle pattuizioni tutte di cui all'atto integrativo sopra riprodotto, che riflette fedelmente gli accordi intercorsi. Dichiaro di aver ricevuto un esemplare del contratto.
BASTIA UMBRA li 06/04/2005 FIRMA del Cliente ___________________.

Risposta ADUC
La scelta deve essere personale. A nostro avviso, la soluzione finestra e' offensiva, e comunque penalizzante. Inoltre, preclude la possibilita' di ottenere giustizia (salvo non sia dichiarato nullo il contratto originario). Tramite il nostro sito e le nostre risposte cerchiamo di offrire il maggior numero possibile di informazioni, ma non ci sostituiamo mai agli investitori nelle loro scelte. Nei prossimi mesi ci saranno molte sentenze, e di certo si potra' avere un quadro migliore della situazione dal punto di vista legale.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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