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D.l. 79/2021 convertito nella Legge 112/2021 - Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
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Normativa 
9 agosto 2021 10:13
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 

Testo del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 dell'8 giugno 2021), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2021, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori.». (21A04820) (GU Serie Generale n.188 del 07-08-2021)

Avvertenza 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
                Assegno temporaneo per i figli minori 
 
  1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino  al  31
dicembre  2021,  ai  nuclei  familiari  che   non   abbiano   diritto
all'assegno per  il  nucleo  familiare  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio  1988,  n.  153,  e'  riconosciuto  un  assegno
temporaneo su  base  mensile,  a  condizione  che  al  momento  della
presentazione della domanda e per  tutta  la  durata  del  beneficio,
siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 
    a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
      1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di
soggiorno per  motivi  di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno
semestrale; 
      2) essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in
Italia; 
      3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i  figli  a
carico di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti; 
      4) essere residente in Italia da almeno  due  anni,  anche  non
continuativi, ovvero essere titolare di  un  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno
semestrale; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve  essere  in  possesso  di  un  indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, in corso  di  validita',  calcolato  ai  sensi
dell'articolo 7 del  medesimo  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
                               Art. 2 
Criteri per la determinazione dell'assegno  temporaneo  per  i  figli
                               minori 
 
  1. L'ammontare dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui
all'articolo  1  e'  determinato  in  base  alla   tabella   di   cui
all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE
e  i  corrispondenti  importi  mensili  dell'assegno  temporaneo  per
ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. 
  2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per
ciascun figlio minore con disabilita'  riconosciuta  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e'
riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel
limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno  2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del  limite  di  spesa
anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 8. 
                               Art. 3 
        Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza 
 
  1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di  cui
all'articolo 1 e' presentata in modalita' telematica all'INPS  ovvero
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.
152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.
L'assegno  e'  comunque  corrisposto  con  decorrenza  dal  mese   di
presentazione della domanda. Per le domande presentate  entro  il  30
settembre 2021, sono corrisposte le mensilita'  arretrate  a  partire
dal mese di luglio 2021. 
  2. Fino all'adozione da  parte  dell'INPS  delle  procedure  idonee
all'erogazione dell'assegno ai sensi del  comma  2-bis,  l'erogazione
dell'assegno avviene  mediante  accredito  su  IBAN  del  richiedente
ovvero  mediante  bonifico   domiciliato,   salvo   quanto   previsto
all'articolo 4, comma 3, del  presente  decreto  in  caso  di  nuclei
familiari percettori di reddito di cittadinanza. In  caso  di  affido
condiviso dei minori, l'assegno puo'  essere  accreditato  in  misura
pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 
  2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito  in  pari
misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga  di  un
solo  conto  corrente.  In  assenza  dei   genitori,   l'assegno   e'
corrisposto  a   chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale.
L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su  IBAN  ovvero
mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari  percettori
di  reddito  di  cittadinanza.  In  caso  di  separazione  legale  ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o  condiviso,
l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra  i
genitori. 
  3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                               Art. 4 
                           Compatibilita' 
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito
di cittadinanza di cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
secondo quanto previsto dai commi 3  e  4,  e  con  la  fruizione  di
eventuali altri benefici in  denaro  a  favore  dei  figli  a  carico
erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e dagli enti locali, nonche', nelle more dell'attuazione della  legge
aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3,  comma  1,
lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con  esclusione
dell'assegno per il nucleo familiare  previsto  dall'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 
  2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
dell'assegno di  cui  all'articolo  1,  il  richiedente  presenta  la
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo  10  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata, entro  due  mesi  dalla
data della variazione. Dal mese successivo a quello di  presentazione
della DSU aggiornata, la  prestazione  decade  d'ufficio,  ovvero  e'
adeguata nel caso  in  cui  i  nuclei  familiari  abbiano  presentato
contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo. 
  3. Per i nuclei familiari percettori di  Reddito  di  cittadinanza,
l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite  di  spesa  di  cui
all'articolo  2,  comma  3,   l'assegno   di   cui   all'articolo   1
congiuntamente al Reddito di  cittadinanza  e  con  le  modalita'  di
erogazione del medesimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno
spettante in ciascuna mensilita' ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
presente comma. Il beneficio complessivo  e'  determinato  sottraendo
dall'importo teorico spettante la quota di  Reddito  di  cittadinanza
relativa ai  figli  minori  che  fanno  parte  del  nucleo  familiare
calcolata sulla base della scala di equivalenza di  cui  all'articolo
2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  4. Per la determinazione del reddito familiare di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 4), del citato decreto-legge n. 4  del
2019,  l'assegno  temporaneo   non   si   computa   nei   trattamenti
assistenziali  di  cui  all'articolo  2,  comma   6,   del   medesimo
decreto-legge. 
                               Art. 5 
  Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare 
 
  1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino  al  31
dicembre 2021,  con  riferimento  agli  importi  mensili  in  vigore,
superiori  a  zero  e  percepiti  dagli  aventi   diritto,   relativi
all'assegno per  il  nucleo  familiare  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione
di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari  fino  a  due
figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per  i  nuclei  familiari  di
almeno tre figli. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8. 
                               Art. 6 
          Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale 
 
  1. In considerazione dell'incremento dei  volumi  di  dichiarazioni
sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso  anche  al
beneficio di cui  all'articolo  1,  nonche',  piu'  in  generale,  al
riordino delle misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso
l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1 aprile  2021,  n.
46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  30  milioni
di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8. 
                               Art. 7 
Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa  relativi
              ai trattamenti di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,
il  secondo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   «Ai   fini
dell'integrazione del complessivo limite di spesa  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' in ogni caso reso disponibile l'importo
di 707,4 milioni di euro per l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,
comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  il  quale  e'
trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di
cui all'ultimo periodo del comma 12 del presente articolo, attribuito
dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma  in  ragione   delle   risultanze   del
monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.». 
  2. A seguito dell'attivita'  di  monitoraggio  prevista  dal  terzo
periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del
2021 e in coerenza con le  finalita'  ivi  indicate,  il  complessivo
limite di spesa per l'anno 2021  relativo  ai  trattamenti  di  cassa
integrazione salariale  operai  agricoli  (CISOA)  di  cui  al  primo
periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e' ridotto di 300  milioni
di euro ed e' corrispondentemente incrementato il complessivo  limite
di  spesa  per  l'anno  2021  relativo  ai   trattamenti   di   cassa
integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del  predetto
articolo 8, comma 13. 
  3. La verifica del raggiungimento, anche in  via  prospettica,  dei
limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo  periodo,  del
predetto decreto-legge n. 41 del 2021 e' effettuata, sulla  base  del
monitoraggio previsto, in base a  quanto  effettivamente  fruito  dai
datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale
per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla
base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della  quota
delle  ore  di  integrazione  salariale  fruite  rispetto  alle   ore
autorizzate relative all'anno 2020. 
                               Art. 8 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610  milioni
di euro per l'anno  2021  e  agli  oneri  derivanti  dall'articolo  5
valutati in 1.390 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  per  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                               Art. 9 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
                                                           Allegato 1 
 



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