Cara ADUC
TRE, fattura recesso anticipato ma contratto mai firmato
Domanda
17 aprile 2008
Ho ricevuto una fattura a me intestata dell'importo di 295,44 ¤ relativa ad un contratto da me richiesto in internet a novembre 2007, riguardante un videofonino con piano tariffario zero3.
Avendo cambiato idea ho telefonato al servizio clienti ed ho chiesto di non procedere con l'attivazione del servizio.
Mi è stato detto di rifiutare il pacco alla consegna e così ho fatto.
Pertanto, come disposto nel codice del consumo all'art. 50 e successiva delibera 664/06/CONS. del 23/11/06 secondo cui, tra l'altro, il gestore, prima di attivare il servizio deve far ricevere all'utente un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso), io penso che la richiesta di denaro riguardante il recesso anticipato sia assolutamente non legale poiché in mancanza di una mia firma il contratto non dovrebbe sussistere e comunque il servizio non doveva essere attivato in precedenza.
C'è la possibilità di ottenere un rimborso?
Grazie
Simone, da Genova (GE)
Avendo cambiato idea ho telefonato al servizio clienti ed ho chiesto di non procedere con l'attivazione del servizio.
Mi è stato detto di rifiutare il pacco alla consegna e così ho fatto.
Pertanto, come disposto nel codice del consumo all'art. 50 e successiva delibera 664/06/CONS. del 23/11/06 secondo cui, tra l'altro, il gestore, prima di attivare il servizio deve far ricevere all'utente un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso), io penso che la richiesta di denaro riguardante il recesso anticipato sia assolutamente non legale poiché in mancanza di una mia firma il contratto non dovrebbe sussistere e comunque il servizio non doveva essere attivato in precedenza.
C'è la possibilità di ottenere un rimborso?
Grazie
Simone, da Genova (GE)
Risposta ADUC
il regolamento che lei cita riguarda il caso della proposta di fornitura di servizi a mezzo telefono, non quello dell'utente che, tramite il sito Internet, conclude un contratto a distanza. In questa ultima ipotesi si applica comunque il codice del consumo, che prevede prevede il diritto di recesso entro 10 giorni dalla conclusione del contratto (art. 65 comma 2 lett. b CdC), salvo il caso in cui il contratto, con l'accordo del consumatore, sia stato eseguito prima del decorso dei dieci giorni (art. 55 comma 2 lett. a CdC).
Inoltre, il recesso deve essere comunicato per iscritto (art. 64 comma 2 CdC). Ad ogni modo, anche nel caso in cui la sua richiesta non valesse come veri e proprio recesso, vale come disdetta ai sensi della normativa Bersani (per cui comunque non le possono far pagare penali):
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Le consigliamo, quindi, di chiedere il rimborso con raccomandata a/r di messa in mora (se ha gia' pagato):
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In caso di mancata risposta (o negativa) da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
ADUC Tlc - clicca qui
Inoltre, il recesso deve essere comunicato per iscritto (art. 64 comma 2 CdC). Ad ogni modo, anche nel caso in cui la sua richiesta non valesse come veri e proprio recesso, vale come disdetta ai sensi della normativa Bersani (per cui comunque non le possono far pagare penali):
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Le consigliamo, quindi, di chiedere il rimborso con raccomandata a/r di messa in mora (se ha gia' pagato):
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In caso di mancata risposta (o negativa) da parte del gestore alla messa in mora, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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