Cara ADUC
Tassazione dei Buoni Postali Fruttiferi: il caso dell'equalizzatore
Domanda
27 dicembre 2006
Buongiorno, a proposito dei buoni postali vorrei portare alla Vs. conoscenza il mio caso capitato alcuni mesi fa. Mi sono recato nell'ufficio postale per ritirare alcuni B.P.Fruttiferi serie Q dal 1988 al 1990. Questi buoni sul retro riportano una tabella con calcolato il valore lordo,ho applicato la detrazione del 12.5% come indicato,il valore risultante non corrispondeva al valore ottenuto al compiuter dell'impiegato postale. C'era una differenza negativa in percentuale che dipende dalla data del B.P. Per esempio:500.000lire del 9-7-88 dopo 17anni 6 mesi rilevo dalla tabella un lordo di 2.476.134 tolto il 12,5% ,valore netto 2.229.117 lire, l'impiegato mi pagava 2.043.168. Ho chiesto al responsabile dell'U.P. di spiegarmi il motivo ma non ha saputo darmi risposta. Ho posto il problema anche ad un funzionario delle Poste,che gentilmente il responsabile dell'U.P. mi ha fatto incontrare ma nemmeno questa persona mi ha dato una motivazione.(sono ancora in attesa). Da alcuni anni sono consegnate con i B.P. delle tabelle che riportano il coefficiente lordo e netto di moltiplicazione. Ho eseguito alcuni controlli veloci delle tabelle (visionabili nel sito delle P.I.) con una calcolatrice finanziaria ed ho riscontrato che fino all'emissione della serie A8 il coefficiente lordo è esatto mentre il coefficiente netto da un importo la cui differenza dal lordo è superiore al 12,5%.Dalla serieA9 in poi la differenza tra netto e lordo è esattamente del 12,5%. Ora gentilmente Vi chiedo se potete darmi una spiegazione a tutto questo,anche a nome di chi si trova nella stessa mia situazione,visto che alle P.I.deve esserci parecchia confusione,e nemmeno un funzionario è riuscito a dare. Ringraziando per la gentile attenzione,distintamente saluto.
Gian Pietro
Gian Pietro
Risposta ADUC
Tutti i Buoni Postali Fruttiferi emessi a partire dal 10 dicembre 1998 sono assoggettati all'imposta sostitutiva, comunemente detta "capital gain", di cui al Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997 ovvero - se rimborsati dopo 18 o piu' mesi dalla loro sottoscrizione e fino al 31/12/2003, all'applicazione del cosidetto "equalizzatore fiscale" di cui all'art. 13 D. Lgs. 21/11/97 n. 461 come regolato dal D. M. Finanze 30/06/1998. Cio' puo' aver fatto si che l'effettiva tassazione sia risultata leggermente superiore alla ordinaria ritenuta fiscale del 12,5%, essendo in pratica l'"equalizzatore" un "coefficiente di rettifica" da applicare agli interessi lordi maturati al momento della corresponsione per compensare il fatto che gli interessi si incassavano tutti insieme soltanto al momento della riscossione del Buono mentre erano maturati via via nel tempo. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.269/2003, a partire dal 1 gennaio 2004 agli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali e' applicata un'unica tassazione a titolo di imposta sostitutiva nella misura del 12,5% senza piu' applicazione dell'equalizzatore, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2003. La serie A9 era proprio quella in emissione al 31 dicembre 2003, ed ecco spiegato come "i conti tornino" proprio a partire da quella serie. Anzi, per essere precisi "i conti tornano" per i buoni della serie A9 sottoscritti a partire dal 2004.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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