Cara ADUC
Sanatoria Colf - Permesso di soggiorno - rifiuto presentazione domanda emersione
Domanda
15 settembre 2009
Ho letto il seguente trafiletto su un Forum
Supponiamo che una colf o badante extraUE si trovino nelle condizioni per essere “regolarizzate“. Il datore di lavoro, vuoi per timore di eventuali conseguenze per lui sfavorevoli, vuoi perché gli conviene mantenere lo status quo (salario inferiore ai minimi di legge – inesistenza dell’obbligo di pagare i contributi ecc.), vuoi perché intende conseguire illeciti compensi, non intende proporre la domanda di “regolarizzazione“ (periodo dal 1 al 30 settembre ). A questo punto la colf o la badante sono disperate. Chi le tutela? A chi rivolgersi? Non possono assolutamente perdere la possibilità di ottenere, successivamente, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In sostanza, la colf o la badante hanno il diritto soggettivo (sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge –anche con riferimento al datore di lavoro) a vedersi concessa la “regolarizzazione“? La Risposta fornita dal forum stesso è stata:
A nostro avviso, la colf o la badante hanno un diritto soggettivo perfetto ad ottenere la “regolarizzazione“. Ed infatti, sussistendo i presupposti di legge, la Autorità amministrativa non ha alcun potere discrezionale circa la concessione della “regolarizzazione“. Però, il diritto soggettivo in oggetto trova il limite procedurale rappresentato dalla iniziativa del datore di lavoro (che non vuole attivarsi). Ma un diritto soggettivo può trovare il suo soddisfacimento mediante l’intervento dalla Autorità Giudiziaria ordinaria. Cioè, ci si rivolge al Giudice (nel periodo tra il 1 ed il 30 settembre, anticipando il versamento dei 500 euro) il quale, accertati i presupposti/requisiti di legge – anche mediante una attività istruttoria richiesta dalla colf o badante – es. ordine al datore di lavoro di presentare il CUD 2009 - ) dichiara con sentenza costitutiva il diritto alla “regolarizzazione“, ordinando alla Autorità amministrativa di conformarsi alla stessa ai fini della concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Però poi non ho più avuto una chiara risposta a quanto segue:
Ipotizzando di trovarsi in questa situazione, pertanto pensando di seguire il consiglio qui sopra e rivolgermi al Giudice (nel periodo tra il 1 ed il 30 settembre, anticipando il versamento dei 500 euro). Mi sapreste indicare come si fa, in pratica, a “rivolgersi al giudice”?
Ma soprattutto ho il seguente dubbio: supponiamo che il datore di lavoro dichiari verbalmente alla colf di aver presentato la domanda o non dica nulla in proposito, ma di fatto non le fornisca la ricevuta; a questo punto, come facciamo a sapere se l’ha effettivamente presentata o meno (e quindi decidere se e quando, rivolgermi al giudice?) Mi spiego meglio: non so se devo rivolgermi al giudice prima del 30/09, in quanto il Dat. di lavoro è ancora nei tempi per inviare la domanda. D'altra parte, non vorrei che aspettando le famose 72 ore dopo il 30/09, sia troppo tardi per rivolgermi al giudice. Grazie
Claudio, da Milano (MI)
Supponiamo che una colf o badante extraUE si trovino nelle condizioni per essere “regolarizzate“. Il datore di lavoro, vuoi per timore di eventuali conseguenze per lui sfavorevoli, vuoi perché gli conviene mantenere lo status quo (salario inferiore ai minimi di legge – inesistenza dell’obbligo di pagare i contributi ecc.), vuoi perché intende conseguire illeciti compensi, non intende proporre la domanda di “regolarizzazione“ (periodo dal 1 al 30 settembre ). A questo punto la colf o la badante sono disperate. Chi le tutela? A chi rivolgersi? Non possono assolutamente perdere la possibilità di ottenere, successivamente, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In sostanza, la colf o la badante hanno il diritto soggettivo (sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge –anche con riferimento al datore di lavoro) a vedersi concessa la “regolarizzazione“? La Risposta fornita dal forum stesso è stata:
A nostro avviso, la colf o la badante hanno un diritto soggettivo perfetto ad ottenere la “regolarizzazione“. Ed infatti, sussistendo i presupposti di legge, la Autorità amministrativa non ha alcun potere discrezionale circa la concessione della “regolarizzazione“. Però, il diritto soggettivo in oggetto trova il limite procedurale rappresentato dalla iniziativa del datore di lavoro (che non vuole attivarsi). Ma un diritto soggettivo può trovare il suo soddisfacimento mediante l’intervento dalla Autorità Giudiziaria ordinaria. Cioè, ci si rivolge al Giudice (nel periodo tra il 1 ed il 30 settembre, anticipando il versamento dei 500 euro) il quale, accertati i presupposti/requisiti di legge – anche mediante una attività istruttoria richiesta dalla colf o badante – es. ordine al datore di lavoro di presentare il CUD 2009 - ) dichiara con sentenza costitutiva il diritto alla “regolarizzazione“, ordinando alla Autorità amministrativa di conformarsi alla stessa ai fini della concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Però poi non ho più avuto una chiara risposta a quanto segue:
Ipotizzando di trovarsi in questa situazione, pertanto pensando di seguire il consiglio qui sopra e rivolgermi al Giudice (nel periodo tra il 1 ed il 30 settembre, anticipando il versamento dei 500 euro). Mi sapreste indicare come si fa, in pratica, a “rivolgersi al giudice”?
Ma soprattutto ho il seguente dubbio: supponiamo che il datore di lavoro dichiari verbalmente alla colf di aver presentato la domanda o non dica nulla in proposito, ma di fatto non le fornisca la ricevuta; a questo punto, come facciamo a sapere se l’ha effettivamente presentata o meno (e quindi decidere se e quando, rivolgermi al giudice?) Mi spiego meglio: non so se devo rivolgermi al giudice prima del 30/09, in quanto il Dat. di lavoro è ancora nei tempi per inviare la domanda. D'altra parte, non vorrei che aspettando le famose 72 ore dopo il 30/09, sia troppo tardi per rivolgermi al giudice. Grazie
Claudio, da Milano (MI)
Risposta ADUC
non abbiamo contezza della procedura giudiziale che descrive, ne' esistono azioni "apposite" da esercitare in giudizio. Quel che ci viene in mente e' presentare un ricorso per provvedimenti urgenti, ex. art. 700 c.p.c. Quanto ai tempi, ammesso che sia una reale soluzione al problema, chiaramente prima procede meglio e'.
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