Cara ADUC
Rescissione contratto viaggio
Domanda
15 aprile 2009
Cara Aduc, 7 giorni fa ho prenotato un viaggio da svolgersi il prossimo mese di Maggio. Purtroppo la situazione politica del Paese in questi giorni successivi alla mia prenotazione, è precipitata e la Farnesina consiglia di rinviare il viaggio. Vorrei gentilmente sapere se ho diritto o no alla rescissione del contratto che ho firmato la scorsa settimana (anche se non include alcuna assicurazione annullamento), in virtù anche del fatto che la mia rinuncia dipende non dalla mia volontà, ma da disordini politici del Paese in cui mi devo recare?
Mara, da Dairago (MI)
Mara, da Dairago (MI)
Risposta ADUC
La materia e' regolata dal Codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), e in particolare dall'articolo 92, in cui si parla del caso di un pacchetto turistico che "viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore".
Se, per motivi di sicurezza, il ministero degli Esteri italiano esplicitamente sconsiglia di partire per quella specifica destinazione, ed il tour operator cancella il viaggio, il consumatore ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, oppure alla restituzione dei soldi entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione.
Se invece il tour operator non cancella il viaggio, asserendo che l'indicazione del Governo non e' sufficientemente perentoria, stara' al consumatore decidere se partire o meno. In questo caso, pero', il tour operator potrebbe richiedere tutte le penali previste nel contratto di viaggio, asserendo che il consumatore ha disdetto di sua spontanea volonta'. In caso di disaccordo con il tour operator, se si ritiene che il viaggio sia comunque troppo rischioso e che l'avvertimento del Governo sia sufficientemente tassativo, conviene ufficializzare sin da subito le proprie richieste -viaggio alternativo, buono o restituzione di quanto pagato- tramite una raccomandata a/r di messa in mora:
clicca qui
Si tenga presente che in entrambi questi casi non si ha diritto ad un risarcimento danni per il mancato viaggio, e che il ministero degli Esteri, nel giro di pochi giorni (a seconda dell'evoluzione della situazione) potrebbe sostituire l'attuale avvertimento con un piu' generico invito.
Se, per motivi di sicurezza, il ministero degli Esteri italiano esplicitamente sconsiglia di partire per quella specifica destinazione, ed il tour operator cancella il viaggio, il consumatore ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, oppure alla restituzione dei soldi entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione.
Se invece il tour operator non cancella il viaggio, asserendo che l'indicazione del Governo non e' sufficientemente perentoria, stara' al consumatore decidere se partire o meno. In questo caso, pero', il tour operator potrebbe richiedere tutte le penali previste nel contratto di viaggio, asserendo che il consumatore ha disdetto di sua spontanea volonta'. In caso di disaccordo con il tour operator, se si ritiene che il viaggio sia comunque troppo rischioso e che l'avvertimento del Governo sia sufficientemente tassativo, conviene ufficializzare sin da subito le proprie richieste -viaggio alternativo, buono o restituzione di quanto pagato- tramite una raccomandata a/r di messa in mora:
clicca qui
Si tenga presente che in entrambi questi casi non si ha diritto ad un risarcimento danni per il mancato viaggio, e che il ministero degli Esteri, nel giro di pochi giorni (a seconda dell'evoluzione della situazione) potrebbe sostituire l'attuale avvertimento con un piu' generico invito.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti