Cara ADUC
Regolamento contrattuale
Domanda
11 settembre 2010
La vostra risp. alla mia del 25/06/10 mi ha lasciato un po’ perplessa riguardo le possibili deroghe del regol. contratt. circa l’uso dei beni comuni, perché nelle mie ricerche, sicuramente incomplete, non ho mai trovato nulla che legittimi l’esclusione anche di un solo condomino dal godimento di un bene condom.,godim. che consegue unicamente e direttamente dall’essere proprietari. Il regolam. può decid. sulle turnaz. per l’accesso terrazze condom.,loc garage,sugli orari di acc. ai giard. cond., sulle insegne lum., posiz. dei condizion., consentire o no l’uso non abitat. degli appartam..., ma l’esclus. di un condomino(o del locatario i cui dir. e dov. derivano dal contr. di locaz.) dal godim. di un bene comune comporta una discriminaz. tra proprietari e non mi sembra competenza di un regolamento,contrattuale che sia. In più art.il CC sottolinea i diritti sulle cose comuni.L’art.1120 (inder.) II com. vieta perfino “le innovazioni se […] anche di un solo condomino” A metà agosto con l’arrivo della boll. l’Acea Ato2, con ben 2 anni di ritardo, si degna di far presente agli utenti...” in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008”. Tale sentenza è imperniata sull’art.3 della Costituz.. Ora se sono costituzionalm. illegittime le richieste dell’Acea agli “utenti paganti senza servizio”, come può essere legittimo un art. del regolam. condom. che esclude alcuni condom. dal garage, uno dei servizi comuni legati alla proprietà, senza nemmeno prevedere, a titolo di indennizzo,l’esclusione dalle relative spese condom? L’art.inder. 1118 II com. dice che a tali spese non ci si può sottrarre nemmeno rinunciando volontariam. al diritto sui beni comuni. Non è proprio contemplata una rinuncia coatta, imposta a mio parere illegittimamente. Che io sappia solo le sette segrete(illegali)hanno statuti al di fuori della legge,né il Condom. può essere paragonato ad un Stato Sovrano che ovviamente non deve rispettare la nostra Costituz. Ritengo pertanto che il regol. per rispettare l’art.3 della Costit. debba disporre,per incapienza del loc. gar., la turnazione tra “tutti” i proprietari (e quindi i locatari i cui diritti e doveri….), poiché l’unico criterio valido per accedere all’uso del garage è la proprietà o il contratto di locaz. Io penso che se, in vista della pross. riunione del 16 Sett., riuscissi ad esprimere queste mie argomentazioni con sufficiente chiarezza e proprietà di linguaggio,e in questo senso gradirei il vostro aiuto per la stesura della lettera, difficilmente i condomini avrebbero qualcosa da eccepire o resusciterebbero quel triste criterio del “finora si è fatto così”. Cosi facendo si andrebbe anche incontro a quel processo di conciliazione delle controversie condom., auspicato, almeno a parole, da più parti per non sovraffollare le aule dei tribunali. Se ritenete ragionevoli le mie riflessioni, potrei incontrarvi in una delle vostre sedi di Viterbo, Ronciglione, meglio ancora Roma dove vivo. In attesa di una vostra risposta vi ringrazio per l’attenzione
Valeria, da Roma (RM)
Valeria, da Roma (RM)
Risposta ADUC
il regolamento contrattuale può derogare alle norme relative all'uso della cosa comune non essendo l'art. 1102 c.c. inserito tra quelli inderogabili (veda quarto comma art. 1138 c.c.). Ciò vuol dire che un accordo tra tutti i condomini può escludere uno o più di essi dall'uso di determinate parti dell'edificio.
Per il resto, come le dicevamo già la scorsa volta, solamente con un esame di tutta la documentazione alla mano è possibile darle un aiuto più diretto e specifico.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
Per il resto, come le dicevamo già la scorsa volta, solamente con un esame di tutta la documentazione alla mano è possibile darle un aiuto più diretto e specifico.
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