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Cara ADUC

Prima casa: revoca agevolazione per motivi di superficie

25 aprile 2009
Domanda 25 aprile 2009
Il 15 marzo 2006 abbiamo acquistato una ex casa Rurale già interamente accatastata come civile abitazione, con categoria A3, compresi gli annessi stalla fienile e rustici per gli animali di bassa corte. La casa fu costruita attorno al 1850, e disabitata per oltre 20 anni, si trovava, al momento dell'acquisto, in stato di avanzato degrado e la stalla in parte pericolante. All'interno non erano presenti servizi igienici.
La superficie coperta complessiva è di circa 440 mq, includendo stalla, fienile, granaio, barchessa e rustici, mentre la superficie complessiva su cui poggiano casa e giardino è di 2600 mq.
Nell'atto di compravendita il notaio ha inserito che la casa era stata costruita prima del 1967 e ha richiamato il DM del 1969 per i requisiti prima casa che noi pensavamo essere solo il trasferimento della residenza entro i 18 mesi e il non essere accatastata come "abitazione di lusso".
A quasi 3 anni dall'atto l'agenzia delle entrate ci ha revocato le agevolazioni della prima casa vedendo nel nostro acquisto una "casa di lusso" ai sensi del D.M. del 1969 contestandoci i punti 5 (giardino di oltre 6 volte l'alloggio padronale) e 6 (unità immobiliare di oltre 240mq).
Le nostre perplessità riguardano:
1) l'applicabilità del decreto in quanto lo stesso al punto 10 rimanda al DM 4 dic. 1961 per le case costruite in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del 1969 - e la nostra casa è stata costruita 100 anni prima.
2) Il computo della superficie dell'alloggio padronale, in quanto l'agenzia delle entrate ha considerato l'intera superficie coperta quando lo stesso DM esclude cantine, soffitte, scale e balconi. Ora, se si considerasse la sola porzione del complesso adibita ad alloggio la superficie sarebbe inferiore a 200 mq posto che ci risulta difficile considerare come "abitazione" stalla e fienili cadenti.
Paolo, da San Gaicomo Segnate (MN)

Risposta ADUC
la questione non e' cosi' semplice da affrontare, soprattutto a distanza con questo servizio di consulenza generica. Dovra' valutare la possibilita' di opporsi al provvedimento dell'agenzia (facendo ricorso in commissione provinciale tributaria, immaginiamo) consultandosi di persona con un legale, perche' a quanto ci risulta sul punto c'e' anche varia giurisprudenza che potrebbe essere piu' o meno utile. Il punto determinante potrebbe essere, come lei ipotizza, l'inapplicabilita' del DM 1969 che in effetti prevede quello specifico limite di superficie coperta. Dovra', ripetiamo, farsi aiutare ad approfondire il punto rispetto al suo caso specifico.
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