Cara ADUC
Permesso di soggiorno ex art. 19 e legge 94/2009
Domanda
20 agosto 2009
Buon giorno, alcune persone che avevano, tempo fa, presentato domanda per motivi familiari, si sono visti, dopo mesi, respingere la stessa da parte della competente questura che adduceva la variazione dell'art.19 del t.u. sull'immigrazione. Infatti, l'art. 1 comma 2 lettera p della legge 94/2009, commenta: all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»; significa che soggetti non appartenenti al 2 grado di parentela, possono essere espulsi, ma la domanda comunque puo' essere presentata. Come faranno coloro che si trovano in Italia a presentare tale richiesta? vale anche per coloro che hanno presentato tale richiesta prima dell'approvazione della legge? non vi sembra che tutto questo e' alquanto confuso e contraddittorio?
grazie
distinti
Gaetano, da Orzinuovi (BS)
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distinti
Gaetano, da Orzinuovi (BS)
Risposta ADUC
coloro che non rientrano nei requisiti richiesti dalla norma, cosi' come modificata, riceveranno risposta negativa circa il pds per motivi di famiglia. Rischiano quindi sia la sanzione pecuniaria prevista dal nuovo art. 10-bis del d.lgs. 286/98, sia l'espulsione. Chi, invece, avendone i requisiti, ottiene il titolo di soggiorno ex art. 19 t.u.i., non rischia l'espulsione, ma in teoria al momento della richiesta rischia lo stesso l'ammenda per il reato di clandestinita'. Se cosi' fosse effettivamente, si porrebbero non pochi problemi di coordinamento tra le due disposizioni, inutile dire che auspichiamo vengano presto affrontati e risolti.
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