Cara ADUC
Penale di estinzione anticipata mutui: cambio di parere in pochissimi giorni
Domanda
31 gennaio 2007
Ho letto su internet la bozza del secondo decreto legge sulle liberalizzazioni. Vorrei portare alla sua attenzione che molte persone come me (su internet puo' trovare molti blog) dopo il 4 agosto 2006 in base a quanto sancito dall'art10 comma 2 legge 248 (approvata l'8 agosto): "In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura "e sulla scorta delle interpretazioni di tutte le associazioni dei consumatori, quotidiani tecnici, e bocciatura da parte dell'antitrust della circolare interpretativa fortemente restrittiva dell'ABI hanno gia' estinto dei mutui prima casa considerando di non aver dovuto corrispondere piu' le penali alle banche. Nel mio caso nel mese di novembre ho estinto un mutuo a tasso variabile e ne ho acceso uno a tasso fisso sullo stesso immobile chiedendo alla banca di non applicare le penali per estinzione anticipata (nel mio caso 3% pari alla somma di euro 3.660), tuttavia la banca con cui avevo il primo mutuo dopo una prima incertezza ha comunque voluto che io le pagassi la penale e mi trovo adesso in contenzioso con essa. Sarebbe possibile salvaguardare le persone che si trovano nella mia condizione? In particolare sostituendo il punto 5 dell'articolo 11: "5. L'associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, definiscono, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le regole generali di riconduzione a equita' dei contratti di mutuo in essere, mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
5. L'associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, definiscono, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le regole generali di riconduzione a equita' dei contratti di mutuo in essere al 4 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge 248), mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. Si eviterebbe in questo modo di penalizzare le persone che dall'agosto di quest'anno hanno estinto un mutuo e, come nel mio caso, sono state parte attiva con le associazioni dei consumatori nella battaglia contro le interpretazioni corporative della precedente legge (248/2006), persone che in questo modo si sentirebbero quasi beffate dall'intento della legge BERSANI, legge di grande rilievo che apre le porte a grandi innovazioni utili per i cittadini consumatori. Sono per conoscenza gli onorevoli Piro, Piscitello e Poretti visto l'interessamento gia' precedentemente mostrato da loro riguardo la questione "penali mutui e legge Bersani" mediante interrogazioni parlamentari effettuate nei mesi precedenti. Grazie per l'attenzione.
Antonio, da Napoli
5. L'associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, definiscono, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le regole generali di riconduzione a equita' dei contratti di mutuo in essere al 4 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge 248), mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. Si eviterebbe in questo modo di penalizzare le persone che dall'agosto di quest'anno hanno estinto un mutuo e, come nel mio caso, sono state parte attiva con le associazioni dei consumatori nella battaglia contro le interpretazioni corporative della precedente legge (248/2006), persone che in questo modo si sentirebbero quasi beffate dall'intento della legge BERSANI, legge di grande rilievo che apre le porte a grandi innovazioni utili per i cittadini consumatori. Sono per conoscenza gli onorevoli Piro, Piscitello e Poretti visto l'interessamento gia' precedentemente mostrato da loro riguardo la questione "penali mutui e legge Bersani" mediante interrogazioni parlamentari effettuate nei mesi precedenti. Grazie per l'attenzione.
Antonio, da Napoli
Risposta ADUC
Prima della recentissima "lenzuolata" di liberalizzazioni, si era in attesa di una circolare con cui il ministero avrebbe specificato alcuni aspetti della legge precedente. La penale di estinzione anticipata per i mutui pareva fosse destinata a rimanere, ed invece e' arrivato il nuovo disegno di legge. Un dietro-front avvenuto in pochi giorni, quindi, e sara' interessante verificare la disciplina delle estinzioni anticipate avvenute dopo la legge della scorsa estate.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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