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Cara ADUC

Modalita' di calcolo e rivalutazione del Tfr

20 ottobre 2004
Domanda 20 ottobre 2004
Gentile ADUC, in questo periodo di grandi attenzioni rivolte al TFR a causa della recente riforma previdenziale, io ho un quesito circa la rivalutazione del TFR in azienda: come si verifica che l'azienda sta effettivamente rivalutando il TFR in modo corretto (1, 5%% + 75% del tasso d'inflazione se non erro)? Quali sono i calcoli pratici da fare per assicurarsi che l'azienda non sta sbagliando e qual e' il valore dell'inflazione da considerare dato che essa varia da mese a mese? Grazie per l'attenzione.
Giuseppe, da Aci Sant'Antonio

Risposta ADUC
sinceramente per controllare l'esatto conteggio del Tfr da parte dell'azienda e' bene rivolgersi ad un sindacato o ad un commercialista. La cosa che posso indicarLe, sono le attuali modalita' di calcolo e rivalutazione introdotte con Legge n. 297 del 29.05.1982. Accantonamento annuale. Si determina sommando la retribuzione dovuta nell'anno e dividendo il risultato della somma per 13,5 (divisore fisso). Ai fini dell'accantonamento annuale, come retribuzione annua vengono considerate tutte le somme corrisposte al lavoratore durante l'anno, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura ed escluse le prestazioni corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese. In sostanza si sommano il minimo contrattuale, l'indennita' di contingenza, gli scatti di anzianita', la 13a e 14a mensilita', i superminimi e l'equivalente di prestazioni corrisposte in natura. La quota di accantonamento e' ridotta proporzionalmente per le frazioni di anno lavorate. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero, quelle inferiori non si calcolano. Nei casi di sospensione della prestazione di lavoro per: infortunio, malattia, astensione obbligatoria per maternita', cassa integrazioni straordinaria e ordinaria, contratti di solidarieta', aspettativa per gli amministratori locali, il calcolo va effettuato sulla retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore nel caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa, senza calcolare eventuali indennita' sostitutive corrisposte da istituti assicuratori ecc. L'importo cosi' calcolato e' soggetto ad una trattenuta INPS pari allo 0,50% della retribuzione annua.
La trattenuta Inps non si effettua:
- per gli apprendisti.
- per i lavoratori assunti con Cfl da parte di datori di lavoro artigiani o nei territori del mezzogiorno.
- in caso di contratti di solidarieta'.
- per i lavoratori domestici.
Un modo piu' intuitivo di calcolare la quota annua di TFR al netto del prelievo Inps, e' applicare il 6,91% al reddito totale lordo di cui sopra. Rivalutazione L'importo dell'accantonamento risultante al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI). La quota relativa all'anno in cui viene corrisposto il trattamento non viene rivalutata. Per i rapporti che si risolvono nel corso dell'anno il tasso dell'1,5% viene riproporzionato alle frazioni di anno lavorate (0,125% per ogni mese). Il decreto legislativo 47 del 18 febbraio 2000 ha modificato l'imposizione fiscale sul Tfr e, di fatto, anche il valore degli accantonamenti annui. Il provvedimento infatti introduce, a partire dal primo gennaio 2001, una tassazione dell'11% sulla rivalutazione annua delle somme accantonate, riducendo cosi' il valore della rivalutazione netta e quindi della rivalutazione finale.
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