Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 settembre 2004
Domanda 13 settembre 2004
Desideravo il vostro parere per un ricorso al prefetto che sto facendo essendo stato fermato a mio parere in modo irregolare, vedi descrizione seguente, ma in particolare se a vostro parere posso ricorrere per i punti 9-10-11 descritti piu' avanti. In data 17 marzo circolavo, alla guida dell'autovettura Lancia Lybra di proprieta' della ditta Top Service Srl, sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A4 tra Palmanova e Venezia in direzione Venezia entro i limiti consentiti dal codice della strada a circa 130 Kmh di tachimetro; ad un certo punto venivo raggiunto da un autovettura della Polizia Stradale, che poco prima avevo visto parcheggiata sulla corsia di emergenza a luci spente, che viaggiava a fortissima velocita' (ovviamente ben oltre i limiti andando io a 130 Kmh) senza alcun dispositivo acustico inserito, ma solo con luce lampeggiante di emergenza; sia io che gli autoveicoli che mi seguivano e precedevano cercavamo di rientrare (a fatica visto il traffico intenso e la colonna quasi ininterrotta di TIR ormai perennemente presente sulla prima corsia dell'A4) nella corsia di destra purtroppo in alcuni casi anche senza rispettare le distanza di sicurezza visto che l'autovettura della polizia "pressava" da dietro a distanza ridottissima non sicuramente di sicurezza. Un agente della Polizia all'interno dell'autovettura cercava poi esibendo "la paletta" dall'interno dell'autoveicolo di intimare l'alt ad un autoveicolo che, dopo un poco, dal gesticolare dell'agente all'interno dell'autovettura, capii essere il mio. Cercavo di rallentare, frenando leggermente e mettendo la freccia direzionale destra, ma appena creatosi un piccolo spazio davanti all'autovettura da me condotta, la polizia si inseriva in questo ristretto spazio a una distanza ridottissima dal mio veicolo (non di sicurezza) e da quello che procedeva anteriormente, costringendomi ad una frenata per non tamponarla e con una frenata a catena con gli autoveicoli dietro al mio creando grave pericolo per la circolazione stradale.
Venivo cosi' costretto, a forza, in brevissimo spazio, a fermarmi sulla corsia di emergenza, tra l'altro con lavori in corso proprio sulla stessa corsia che non risultava asfaltata e interdetta da cartelli alla circolazione e con un gradino molto alto che ne impediva l'utilizzo, ma fui costretto a fermarmi comunque. Venni poi invitato da un agente a lasciare la mia auto in sosta sulla corsia di emergenza e a seguirlo a piedi fino alla loro autovettura per poter verificare le indicazioni del superamento dei limiti di velocita' da parte dell'apparecchio Telelaser. Alle mie rimostranze sulla pericolosita' di questa "innovativa e creativa" modalita' di accertamento e contestazione del verbale e della mia guida assolutamente nei limiti, e quindi da un loro sicuro errore mi venne detto che erano sicurissimi del puntamento sulla "mia" Lancia Lybra. Ho omesso tutta una serie di altri motivi per i quali dovrebbe essere annullato il 9. Nulla e' stato segnalato a noi utenti della strada che fosse in corso qualsivoglia rilevamento di velocita' contravvenendo quanto prescritto dall'art.4 comma 1 D. L. 20 giugno 2002, n. 121 conv. con modif. in L. 1° agosto 2002, n. 168; che prescrive: "Sulle autostrade e sulle... Omiss. Gli organi di polizia stradale di cui... Omiss. possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148". E cosa e' il Telelaser, se non un mezzo tecnico o dispositivo finalizzato al rilevamento a distanza (come gia' sottolineato anche diverse centinaia di metri) di violazioni all' art. 142, che gli organi di polizia stradale hanno potuto utilizzare?
10 - Sulla base sempre del dall'art.4 D. L. 20 giugno 2002, n. 121 conv. Con modif. in L. 1° agosto 2002, n. 168 le autostrade, ed altre strade meglio classificate dal legislatore rientrano nelle strade: ".... Omiss per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' dei soggetti controllati. "E quindi il mio fermo e' illegittimo.
11 - Inoltre lo stesso art.4 comma 3 D. L. 20 giugno 2002, n. 121 conv. Con modif. in L. 1° agosto 2002, n. 168, prescrive che: "La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi, che nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, ... Omiss. i dati di immatricolazione del veicolo..." Quindi anche qua l'utilizzo del Telelaser in autostrada contravviene a questa specifica norma e non e' quindi atto al rilevamento delle infrazioni all'art. 142 in autostrada e su tutte quelle grandi arterie di scorrimento sulle quali non e' possibile quindi procedere al fermo immediato dell'autoveicolo, e sulle quali devono essere utilizzati altri dispositivi tipo Autovelox o altri! Ringrazio anticipatamente.
Stefano, da Trieste

Risposta ADUC
relativamente al punto 9, le ricordiamo che sono sufficienti anche gli avvisi mediante comunicati stampa o cartellonistica mobile:. come puo' -molto sinceramente- dimostrare che non ci fosse nessun cartello di avviso di rilievo, neanche in forma mobile? Per quanto concerne il punto 10, sulle autostrade, e' CONSENTITO omettere il fermo, non e' OBBLIGATORIO ometterlo. Il Telelaser e' ritenuto un mezzo adeguato al rilievo (non ci sono discriminanti o meno). Ci pare che dia una interpretazione un po' personale della norma: questo non e' d'aiuto in quanto perde di vista quelli che potrebbero invece essere punti piu' rilevanti.
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