Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 settembre 2000
Domanda 6 settembre 2000
Cara ADUC,
mi e' stato notificato un verbale di contestazione di infrazione del C. D.S. in data 31/08/00 per eccesso di velocita'. Sul verbale risulta che il misuratore di velocita' e' un modello Velomatic 512 e S.M.I. omologato dal Ministero LL.PP., prodotto dalla Eltraff. Si dice inoltre che "... all’agente la contestazione immediata non e' stata possibile poche' le modalita' di impiego dell’apparecchiatura consentono di accertare l’infrazione ad avvenuto transito del veicolo e il fermo dello stesso avrebbe potuto provocare pericolo per la sicurezza delle persone."
Esistono i termini per presentare ricorso?
Grazie per la cortese attenzione. Rimango in attesa di una risposta.

Risposta ADUC
Anche questo tipo di rilevatore dovrebbe consentire il rilievo immediato della velocita' e dunque del contravventore, conseguendone la possibilita' -e dunque l’onere- di provvedere al fermo immediato.
Quindi, e' possibile tentare il ricorso. Il cui esito non e' certo, ma auspicabile stante l’esistenza di presupposti non assoluti ma validi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all’udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l’area di operativita' dell’Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull’eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l’udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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