Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 giugno 2004
Gent. ma redazione, Il sottoscritto ha stipulato un contratto di acquisto per la fornitura di arredamenti per la casa, in particolare zona giorno, camera da letto e cucina fissando nello stesso un termine per la consegna. Tale termine, per la zona giorno e la stanza da letto, e' stato disatteso per circa 30 gg ed il rivenditore ha imputato tale ritardo al produttore. Per la cucina i tempi del ritardo si sono allungati ulteriormente poiche' oltre alla parziale consegna ritardata (30 gg.) sono stati riscontrati errori di taglio del piano d'appoggio (consegnato con 12 cm in meno), del colore del frigo, delle maniglie delle ante e della mancanza di alcuni componenti contrattualmente previsti (cappa aspira fumi, alzatina di congiunzione tra base e ripiano). Tale errori o omissioni, a parere del rivenditore, sono imputati in parte (per quelli piu' rilevanti) al produttore che provvedera' al ripristino ed in parte allo stesso rivenditore (cappa, alzatina) che provvedera' al ripristino. Premesso che il sottoscritto ha saldato (ingenuamente) con acconto alla firma e per il residuo con finanziamento, il valore complessivo della merce e che, per effetto, del ritardo nella consegna prevista ha dovuto sborsare un canone mensile di locazione al proprietario dell'appartamento in locazione ove soggiornava precedentemente, in attesa di trasferirsi nella abitazione destinataria dei mobili acquistati, nonche', di tutto il disagio subito per non avere la cucina a disposizione, lo stesso, chiede, se sussistono gli elementi per un risarcimento dei danni subiti (diretti ed indiretti) e soprattutto a chi rivolgersi e che tutela si possiede in qualita' di consumatore finale. Il contratto sottoscritto prevede all'art. 7 (nei termini e condizioni di vendita) che "il compratore si rende conto che eventuali ritardi di consegna della merce, per cause ricollegabili alle aziende produttrici non possono essere imputati al venditore...... ". Inoltre nelle firme aggiunte in calce al contratto " ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1469 bis e seguenti del c. c. il compratore riconosce che le clausole contrattuali di cui sopra sono state pattuite non per creare squilibri negli obblighi derivanti dal contratto, ma per consentire una corretta esecuzione dei propri obblighi contrattuali al Venditore, soggetto a sua volta agli adempimenti da parte delle aziende produttrici". La domanda sorge spontanea: chi rispondera' dei disagi subiti??? in quale misura???? e' giusto subire da una controparte che ha gia' ricevuto 25.000 euro e continua a tamburellare con le responsabilita' temporeggiando con gli impegni assunti?? e soprattutto a chi devo rivolgermi???? Ringraziandovi anticipatamente, si resta in attesa di una risposta.
Dario, da Bergamo.
Dario, da Bergamo.
Risposta ADUC
clausole o meno, la responsabilita' e' comunque riconducibile, per quanto la concerne, al rivenditore. Tuttavia, lei non ha contestato nulla: avrebbe dovuto inviare una raccomandata A/R, non tacere ed accettare cosi' il ritardo. Motivo per cui saremmo un po' restii a consigliarle un'azione per danni, pur prendendo atto che il termine di cosnegna contrattuale e' stato palesemente disatteso. Suggeriremmo d'iniziare con una conciliazione, davanti al giudice di pace.
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