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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 febbraio 2004
Domanda 13 febbraio 2004
Giovedi 05/02/04 ho acquistato una auto nuova Fiat Punto dopo tre gg questa rivela il difetto che rimane accelerata. Oltre al "fastidioso sentire", il difetto influisce negativamente al momento del cambio marcia, della frenata, delle manovre.
Dopo la mia rimostranza, il meccanico della ditta rivenditrice afferma di conoscere il difetto dell'auto, e che altri proprietari di auto nuove acquistate circa 14, hanno gia' denunciato lo stesso difetto nelle auto.
Il rivenditore dice che non era al corrente del fatto e che comunque posso usare l'auto che non mi causera' problemi, che non puo' fare nulla se ha quel difetto, che non puo' intervenire in alcun modo se la fabbrica gli da auto coi difetti, ecc.
A mio avviso invece, l'auto con quel difetto presenta problemi di guida, problemi nei tempi di frenata, problemi di manovra, di maggior consumo... quindi causa anche nervosismo a chi guida.
Grazie per i consigli di comportamento che potrete indicarmi e per l'attenzione. Auguro un buon lavoro. Leo, da Forli'

Risposta ADUC
essendo nei primi sei mesi dall'acquisto puo' contestare il vizio al rivenditore senza doverlo dimostrare, ossia semplicemente presumendolo. Ovviamente ci dovranno essere degli elementi validi a sostegno (e al riguardo puo' essere richiesto un parere ad un meccanico) poiche' comunque la controparte potrebbe fornire la prova contraria. Puo' essere richiesta la riparazione o la sostituzione (entrambe gratuitamente) inviando una raccomandata A/R dove viene dettato un termine per provvedere (di 15gg) e minacciate le vie legali in difetto. Tenga presente che richiedendo la riparazione sara' possibile intentare un contenzioso presso il giudice di pace (di fronte al quale si possono portare casi fino a 2500 euro), mentre puntando sulla sostituzione il valore della causa determinera' la necessita' di agire in tribunale con una causa civile. Prima di fare il contenzioso e' comunque consigliabile tentare la conciliazione, e cio' potra' essere fatto sia presso il giudice di pace sia presso la camera di commercio, e senza limiti di importo.
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