Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 aprile 2003
Dal momento che si tratta di un atto che non e' ufficiale ma una annotazione sul comportamento del cliente, trovo irregolare che ufficialmente blocchi il cliente a livello NAZIONALE, dovrebbe bloccare soloo per la finanziaria che ha questa annotazione del suo cliente.
E per quanto Lei mi dica che essere informati non e' una giustificazione, Le posso dire che l'omissione della notifica dei rischi a cui si incorre ritardando conduce a detenere un "comportamento" non desiderato dal cliente finale.
Molte aziende tengono un repository comportamentale dei propri clienti annotando quelli a rischio, ma tale repository non condiziona in alcun modo la vita economica e sociale di nessuno.
Se tali annotazioni non sono ufficiali, e' corretto che ogni finanziaria ne tenga traccia per conto proprio, e se tali annotazioni devono assumere l'ufficialita' di bloccare addirittura a livello globale fino all'accensione di un mutuo e' giusto che le regole del gioco siano ufficiali e chiaramente esposte in modo tale, come ripeto, da condizionare i comportamenti in maniera consapevole.
Le ricordo che quando si firma un contratto, da esso si evince chiaramente che il ritardo nel pagare provoca una mora, nel firmare la legge sulla privacy non si evince da nessuna parte ne' tantomeno dalla parola CRIF che il ritardo dei pagamenti provoca l'iscrizione in un database nazionale, per giunta non ufficiale, a cui comunque tutte le finanziare e banche possono accedere e decidere in maniera ufficiale di bloccare finanziamenti e mutui, ne' si evince la deontologia che regola le "sanzioni" in base al numero dei ritardi e al tempo.
Sono sgomenta che la legge venga usata cosi' barbaramente a danno di chi non la conosce o non ha i mezzi per potersi difendere.
Sono soprattutto sgomenta che Lei mi abbia risposto evidenziando la non ufficialita' dell'atto ma non rendendosi conto della ufficialita' della sanzione a fronte di un comportamento non responsabile dovuto all'omissione di una chiarificazione delle regole, sanzione che ufficialmente non mi permette di riavere finanziamenti e mutui per un anno a chiusura del debito.
Distinti saluti.
E per quanto Lei mi dica che essere informati non e' una giustificazione, Le posso dire che l'omissione della notifica dei rischi a cui si incorre ritardando conduce a detenere un "comportamento" non desiderato dal cliente finale.
Molte aziende tengono un repository comportamentale dei propri clienti annotando quelli a rischio, ma tale repository non condiziona in alcun modo la vita economica e sociale di nessuno.
Se tali annotazioni non sono ufficiali, e' corretto che ogni finanziaria ne tenga traccia per conto proprio, e se tali annotazioni devono assumere l'ufficialita' di bloccare addirittura a livello globale fino all'accensione di un mutuo e' giusto che le regole del gioco siano ufficiali e chiaramente esposte in modo tale, come ripeto, da condizionare i comportamenti in maniera consapevole.
Le ricordo che quando si firma un contratto, da esso si evince chiaramente che il ritardo nel pagare provoca una mora, nel firmare la legge sulla privacy non si evince da nessuna parte ne' tantomeno dalla parola CRIF che il ritardo dei pagamenti provoca l'iscrizione in un database nazionale, per giunta non ufficiale, a cui comunque tutte le finanziare e banche possono accedere e decidere in maniera ufficiale di bloccare finanziamenti e mutui, ne' si evince la deontologia che regola le "sanzioni" in base al numero dei ritardi e al tempo.
Sono sgomenta che la legge venga usata cosi' barbaramente a danno di chi non la conosce o non ha i mezzi per potersi difendere.
Sono soprattutto sgomenta che Lei mi abbia risposto evidenziando la non ufficialita' dell'atto ma non rendendosi conto della ufficialita' della sanzione a fronte di un comportamento non responsabile dovuto all'omissione di una chiarificazione delle regole, sanzione che ufficialmente non mi permette di riavere finanziamenti e mutui per un anno a chiusura del debito.
Distinti saluti.
Risposta ADUC
presumibilmente diamo un diverso significato alla parola non ufficialita', tuttavia vista la sua impostazione non pare utile cercare di spiegarle con parole nostre, pertanto le poniamo il problema in modo diverso: a) e' di privacy che si sta parlando, b) c'e' un Garante per la Privacy che deve occuparsi di far rispettare la legge, c) detto Garante si e' espresso chiaramente sull'argomento, indicando e circoscrivendo i termini della segnalazione ma legittimandone l'esistenza e la finalita'. Di conseguenza, secondo il custode della normativa che deve supervisionare alla sua piu' fedele applicazione, il principio e' fuor di dubbio innegabile, e solo sui tempi se la e' sentita di agire. L'impostazione e' chiaramente desumibile leggendo la decisione del 18/11/02. Pertanto, se vuole possiamo anche confrontarci su pareri personali in merito a cio' che sarebbe o meno opportuno, ma rimarrebbe una discussione a livello personale, in quanto i criteri sono chiari.
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