Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 maggio 2000
Domanda 27 maggio 2000
Vi sottopongo un problema, al quale mi sono trovato a far fronte, sperando di poter avere un consiglio per poterlo risolvere.
Dopo aver chiuso il mio Conto Corrente presso un Istituto Bancario ed aver di conseguenza annullato la mia carta di credito "Carta Si, circuito Master Card", dopo oltre 2 mesi dalla suddetta cessazione, sono stato contattato dalla mia vecchia Banca la quale mi richiedeva un pagamento relativo a spese con carta di credito. Dopo aver accertato che tale addebito non risultava corretto e aver contattato il servizio clienti Carta Si, ho scoperto che si trattava di un errore fatto da una compagnia telefonica, alla quale avevo autorizzato l'addebito delle spese di un'utenza telefonica disdetta anche questa da ca. 3 mesi, a questo punto non ho avuto altra scelta che pagare l'importo dovuto e cosi’ ho fatto. Il problema pero’ potrebbe non essere risolto definitivamente, in quanto lo stesso Servizio Clienti Carta Si dopo mia precisa richiesta, mi comunicava che se anche fosse passato piu’ di un anno dalla chiusura del mio conto e distruzione della carta di credito avrei dovuto affrontare lo stesso problema. Faccio presente che non si trattava di pagamenti arretrati e percio’ di denaro da me dovuto ma di un semplice errore che di fatto mi rendeva (secondo la banca), perseguibile a norma di legge. Vi domando percio’, se dovesse nuovamente verificarsi un caso simile, ho l'obbligo di effettuare il pagamento di eventuali addebiti ed e’ normale questa prassi di addebito spese su carte di credito ormai inesistenti? Vi ringrazio anticipatamente

Risposta ADUC
L’addebito e’ regolare perche’ esiste l’ordine di pagare per il periodo compreso tra l’attivazione e la disdetta alla compagnia in questione. Se ci sono arretrati, sono da pagarsi secondo le modalita’ previste (addebito). Non essendoci piu’ la carta, la richiesta si appoggia sul conto, proprio per il suo stesso bene (per evitare il rischio di eventuali procedimenti legali dovuti a ritardi non previsti). Lei potra’ poi entrare nel merito e provvedere all’eventuale contestazione, ove trattasi di errore.
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