Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 agosto 2002
Domanda 9 agosto 2002
Spett. le Aduc, mi chiamo Michele e svolgo l'attivita' di Rivenditore di prodotti informatici, tuttavia al momento Vi scrivo nella duplice veste di Professionista che di semplice cittadino.
La settimana scorsa ho contattatola Microsoft Italia per ricevere maggiori informazioni sulle Licenze cosiddette OEM, cioe' quelle che vengono vendute in abbinamento ad un Computer.
Il dipendente della Microsoft mi ha riferito le seguenti informazioni: 1) La licenza OEM puo' essere venduta solo insieme ad un componente hardware e non separatamente in quanto gode di un prezzo particolarmente vantaggioso (e fin qui mi sembra ragionevole) 2) La licenza non puo' essere successivamente riveduta separatamente dall'hardware a cui e' stato abbinato o parte di esso (e gia' comincio a nutrire qualche dubbio) 3) La licenza non puo' essere utilizzata su un altro Computer da me in possesso dopo averla rimossa dal precedente Computer (sono molto scettico al riguardo) 4) In caso di furto o di danneggiamento del Computer, la licenza non puo' essere utilizzata su un Computer nuovo in sostituzione di quello precedente (e onestamente mi sembra una assurdita' sia legale che come principio) 5) Tutte le suddette informazioni sarebbero riportate nella Licenza d'uso e pertanto una volta accettate devono essere rispettate (non saro' un esperto in materia ma mi sembra che le clausole di qualsiasi contratto se contrarie alla legge non hanno valore giuridico) Vi sarei gradito se poteste fornirmi maggiori informazioni su quali sono le esatte norme che regolano tale materia, in quanto mi sono necessarie sia personalmente sia per fornirle ai mie clienti, ed infine anche perche' sono onestamente un po' stufo di sentire grandi aziende (in tal caso la Microsoft) fornire notizie false, sicure che nessuno le andra' mai a contestare.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, colgo l'occasione di ringraziarVi per l'attenzione che vorrete concedermi e per inviarVi distinti saluti.
P. S. Rimango a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione di cui aveste bisogno.




Risposta ADUC
la materia non e' adeguatamente regolamentata. Conseguentemente, condividiamo i suoi dubbi in merito ai punti rilevati, tuttavia e' solo sottoponendo i casi ad un giudice che sara' possibile avere un indirizzo certo (con la possibilita' che giudici diversi diano esiti diversi). Il divieto di cessione del software viene generalmente ritenuto illegittimo dalla dottrina (ai sensi dell'art. 1379 c.c.). Ed ai sensi del Dlgsl 518/92 e' ritenuta legittima la copia. Conseguentemente, cadono anche gli altri due punti che, pertanto, si devono ritenere contestabili in giudizio.

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