Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 agosto 2002
Domanda 3 agosto 2002
Spett. le Aduc, il giorno 23 aprile 2002 ho percorso, senza che me ne accorgessi, un viale a Milano a traffico limitato. La presenza di telecamere ha potuto rilevare il mio passaggio e far si che io ricevessi a fine luglio (dopo ben 3 mesi dall'infrazione) la multa di 43 Euro, in base al D. P. R. 250 del 22 giugno 1999. Cio' che vorrei sapere e' se tale decreto presidenziale gia' ad aprile permetteva ai vigili di non contestare direttamente l'infrazione. Certo di un Vostro sollecito riscontro, Vi porgo i migliori saluti.




Risposta ADUC
secondo le vecchie disposizioni, il fermo e' dovuto in ogni caso, purche' non vi siano ragioni legittime per omettere la contestazione immediata. Generalmente, per codesta tipologia, la mancanza del fermo era ritenuta ammissibile.
Ad ogni modo, volendo provare a contestare, teoricamente potrebbe provarci.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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