Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
31 maggio 2002
31 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Buongiorno,
ultimamente ad una mia amica è successo di essere stata multata per eccesso di velocità e l'infrazione è stata accertata tramite l'uso del laser. Io sono rimasto stupito perchè un po' di tempo fa avevo sentito dire che tali apparecchiature fossero addirittura "anticostituzionali" ed in ogni caso mi pareva che regnasse l'incertezza più assoluta sull'attendibilità reale di tale apparecchiatura. La contravvenzione le è stata notificata immediatamente nel senso che il fermo è avvenuto immediatamente. Uno dei pochi "appigli" che ci vengono in mente è che sullo scontrino del laser e sulla contravvenzione sono segnalate due velocità diverse. Le mie domande sono: 1) è possibile usare questo pretesto per la contestazione della contravvenzione?? 2) esistono altri motivi plausibili per poter tentare il ricorso o è meglio rassegnarsi e pagare??? 3) quali sono le conseguenze di una sconfitta sul ricorso??
Vi ringrazio per la cortesia e gentilezza che ormai vi contraddistinguono facendoVi anche i più vivi complimenti per un servizio che giudico utilissimo al cittadino.
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RICHIESTA.............Buongiorno,
ultimamente ad una mia amica è successo di essere stata multata per eccesso di velocità e l'infrazione è stata accertata tramite l'uso del laser. Io sono rimasto stupito perchè un po' di tempo fa avevo sentito dire che tali apparecchiature fossero addirittura "anticostituzionali" ed in ogni caso mi pareva che regnasse l'incertezza più assoluta sull'attendibilità reale di tale apparecchiatura. La contravvenzione le è stata notificata immediatamente nel senso che il fermo è avvenuto immediatamente. Uno dei pochi "appigli" che ci vengono in mente è che sullo scontrino del laser e sulla contravvenzione sono segnalate due velocità diverse. Le mie domande sono: 1) è possibile usare questo pretesto per la contestazione della contravvenzione?? 2) esistono altri motivi plausibili per poter tentare il ricorso o è meglio rassegnarsi e pagare??? 3) quali sono le conseguenze di una sconfitta sul ricorso??
Vi ringrazio per la cortesia e gentilezza che ormai vi contraddistinguono facendoVi anche i più vivi complimenti per un servizio che giudico utilissimo al cittadino.
Risposta ADUC
poiche' e' evidente che si tratta di un palese errore di trascrizione, riteniamo che l'utilita' della discrepanza rilevata sia relativa.
Ad ogni modo, rimane sempre contestabile l'aleatorieta' del rilievo in quanto tale, dal momento che viene richiesto l'intervento manuale dell'agente nell'azione di rilievo della specifica auto che ha commesso l'infrazione. E' solo un tentativo: non c'e' certezza di accoglimento dell'opposizione, che e' frutto di un'interpretazione della norma, della specifica modalita' di rilievo e del caso in generale.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, rimane sempre contestabile l'aleatorieta' del rilievo in quanto tale, dal momento che viene richiesto l'intervento manuale dell'agente nell'azione di rilievo della specifica auto che ha commesso l'infrazione. E' solo un tentativo: non c'e' certezza di accoglimento dell'opposizione, che e' frutto di un'interpretazione della norma, della specifica modalita' di rilievo e del caso in generale.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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