Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 aprile 2002
Domanda 6 aprile 2002
6 Apr 2002
Oggetto: richiesta di aiuto per ici
bergamo 05/04/2002
chiediamo gentilmente vostra consulenza, in allegato lettera con la
spiegazione del nostro problema
distinti saluti
RICHIESTA
In data 04.12.2001 e 11.12.2001 ci sono stati notificati gli avvisi di liquidazione I.C.I. per gli anni dal 1995 al 2000 compreso, maggiorati della sanzione ed interessi.
Le rendite catastali, agli atti dal 15.09.1998, sono state pubblicate all'albo pretorio del Comune solamente in data 12.01.2000, oltre il termine del 31.12.1999.
L'immobile è stato costruito in due tempi diversi:
il primo (cat. D/8 r.c. Euro 7.023,81) costruito su terreno di persona fisica proprietaria al 100%,
il secondo (cat. D/8 r.c. euro 12.240,03) costruito su terreno di 2 persone fisiche proprietarie ognuna al 50%.
Successivamente nel 1985 a seguito di trasformazione dell'azienda individuale in società in nome collettivo, gli immobili sono stati conferiti nella S.N.C. (100% per il primo, 50% per il secondo). Gli incrementi dal 1985 sono stati contabilizzati e riportati nel libro inventari senza distinguere se incrementativi del capannone di proprietà 100% o 50%.
L'imposta i.c.i. è stata versata in base ai valori contabili determinati all'inizio di ciascun anno, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti stabiliti dal Ministero.
Il Comune, a seguito di ns. istanza, ha provveduto ad emettere nuova liquidazione per la sola differenza d'imposta, affermando quanto segue:
- appurato che la base imponibile non era utilizzabile ai fini ICI in quanto mancava un requisito essenziale previsto dalla norma, e cioè che i medesimi fossero interamente posseduti dall'impresa;
- che conseguentemente la base imponibile da assumersi è quella prevista dal comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, atteso che all'epoca della dichiarazione gli immobili in questione erano privi di rendita catastale;
- vista la modalità di liquidazione/accertamento degli immobili sancita dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92 in relazione all'attribuzione di rendita catastale in periodo successivo all'avvenuta dichiarazione dell'I.C.I.;
- visto l'art. 18, comma 4, della L. 388/2000, che dispone la proroga dall'attività di liquidazione per attribuzione di rendita catastale prevista dal precitato art. 11 D.Lgs.504/92,
- visto l'art.74, comma 3, della L. 21.11.2000 n. 342,
- preso atto che detta norma sancisce che per quanto attiene le rendite attribuite dall'UTE entro il 31.12.1999 il Comune emette avvisi di liquidazione/accertamento finalizzati al recupero della sola imposta,
- vista la Circolare M.F. n. 4/FL, paragrafo 3,
- riscontrato che la rendita catastale degli immobili oggetto di accertamento è in atti catastali dal 15 settembre 1998
- DISPONE che in relazione agli avvisi I.C.I. la somma da versare all'ente a titolo di maggiore imposta per le annualità dal 1995 al 2000 ammonta a complessive Lit.
(IMPORTO DELLA SOLA DIFFERENZA I.C.I. - SANZIONI ED INTERESSI ESCLUSI).
CHIEDIAMO:
E' dovuta la differenza I.C.I., atteso che la rendita è stata pubblicata all'albo pretorio solo in data 12.01.2000??
E' legittima la richiesta del Comune di chiedere la differenza in quanto non ne abbiamo il pieno possesso??
Precisiamo che sul dizionario possesso non equivale a proprietà.
Inoltre, l'immobile di cui siamo proprietari al 50% è da noi interamente goduto in quanto in locazione con regolare contratto registrato all'ufficio registro.
Qualora nulla sia dovuto, come dobbiamo comportarci??
In attesa di Vs. gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta ADUC
la differenza (priva di sanzioni ed interessi) e' dovuta. Sono appunto gli interessi e le sanzioni che -per come si sono svolti i fatti- possono essere contestati se richiesti.
Non sono pero' chiarissimi i vostri rapporti: a dover pagare l'Ici e' il proprietario (l'intero puo' anche essere richiesto ad uno solo di piu' comproprietari in solido) e non l'inquilino.
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