Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 gennaio 2002
Subject: Chi tutela i rivenditori?
Cara ADUC, sono un rivenditore di telefonini cellulari e personal computer. Leggo spesso, anche sul vostro sito, che in caso di cellulare difettoso, il venditore deve rispettare la legge che impone la sostituzione del prodotto entro pochi giorni dall'acquisto. Il mio negozio non ha mai esitato, in caso di difetto del celllulare, a sostituire il prodotto, dando soddisfazione al cliente. Successivamente mi sono rivolto al mio distributore per la sostituzione del prodotto difettoso che io avevo sostituito al cliente. Per risposta il mio distributore asserisce che non DEVE sostituirmi il cellulare perche' il cliente aveva effettuato piu' di 15 minuti di conversazione e che neanche io potevo cambiarlo al cliente adducendo lo stesso motivo. Il cliente puo' quindi rivolgersi al Giudice di Pace per le controversie con il rivenditore ed essendoci una legge che parla chiairo, avra' tutte le ragioni per la sostituzione del prodotto difettoso.
Ma io rivenditore posso rivolgermi al Giudice di Pace contro il mio distributore?
E in caso cio' non fosse possibile dovrei adire alle vie legali (con spese non indifferenti) per ogni telefonino che dovessi sostituire ad un mio cliente?
La clausola dei 15 minuti di conversazione stabilita da alcune case costrittrici di cellulari e' legalmente valida? Insomma che tutela i rivenditori?
Grazie.
Cara ADUC, sono un rivenditore di telefonini cellulari e personal computer. Leggo spesso, anche sul vostro sito, che in caso di cellulare difettoso, il venditore deve rispettare la legge che impone la sostituzione del prodotto entro pochi giorni dall'acquisto. Il mio negozio non ha mai esitato, in caso di difetto del celllulare, a sostituire il prodotto, dando soddisfazione al cliente. Successivamente mi sono rivolto al mio distributore per la sostituzione del prodotto difettoso che io avevo sostituito al cliente. Per risposta il mio distributore asserisce che non DEVE sostituirmi il cellulare perche' il cliente aveva effettuato piu' di 15 minuti di conversazione e che neanche io potevo cambiarlo al cliente adducendo lo stesso motivo. Il cliente puo' quindi rivolgersi al Giudice di Pace per le controversie con il rivenditore ed essendoci una legge che parla chiairo, avra' tutte le ragioni per la sostituzione del prodotto difettoso.
Ma io rivenditore posso rivolgermi al Giudice di Pace contro il mio distributore?
E in caso cio' non fosse possibile dovrei adire alle vie legali (con spese non indifferenti) per ogni telefonino che dovessi sostituire ad un mio cliente?
La clausola dei 15 minuti di conversazione stabilita da alcune case costrittrici di cellulari e' legalmente valida? Insomma che tutela i rivenditori?
Grazie.
Risposta ADUC
Anche lei puo' rivolgersi -entro e non oltre l'anno- al suo dante causa, se questi le ha venduto un prodotto difettato. Non ci sono differenze tra categorie, sotto questo aspetto. Si tratta, comunque, di una vendita. Ad ogni modo, poiche' il venditore puo' avere gli stessi problemi del cliente (dimostrare che si tratti di un prodotto difettato e non danneggiato susseguentemente) sarebbe opportuno stipulare con i propri distributori dei contratti specifici.
Infatti, occorre ricordare che il termine dei 15 minuti e' una disposizione contrattuale (di per se' valida) che viene comunque superata dalle leggi nazionali, nei limiti previsti. Pertanto, se il prodotto e' viziato, la sostituzione dovra' avvenire entro l'anno (presto saranno 2) indipendentemente dal termine di 15gg. contrattualmente offerto. Se invece la prova del vizio non ci fosse, non esistendo un diritto di legge ad ottenere alcunche', varra' la concessione contrattuale del produttore (migliorativa, in questo caso, rispetto alla norma legislativa).
Se il contratto tra distributore e rivenditore non fosse abbastanza chiaro, valgono le norme di legge. Con le medesime difficolta' che ha il cliente finale. Occorrera' pertanto agire in giudizio -o tentare una conciliazione in Camera di Commercio. Ad ogni modo, e' probabile che dopo il primo scontro, la questione si appiani.
Infatti, occorre ricordare che il termine dei 15 minuti e' una disposizione contrattuale (di per se' valida) che viene comunque superata dalle leggi nazionali, nei limiti previsti. Pertanto, se il prodotto e' viziato, la sostituzione dovra' avvenire entro l'anno (presto saranno 2) indipendentemente dal termine di 15gg. contrattualmente offerto. Se invece la prova del vizio non ci fosse, non esistendo un diritto di legge ad ottenere alcunche', varra' la concessione contrattuale del produttore (migliorativa, in questo caso, rispetto alla norma legislativa).
Se il contratto tra distributore e rivenditore non fosse abbastanza chiaro, valgono le norme di legge. Con le medesime difficolta' che ha il cliente finale. Occorrera' pertanto agire in giudizio -o tentare una conciliazione in Camera di Commercio. Ad ogni modo, e' probabile che dopo il primo scontro, la questione si appiani.
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