Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 agosto 2001
Subject: Comunicazione: Consiglio giuridico CARA ADUC
Spett.le Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori
Oggetto: Richiesta consiglio giuridico n° 2: A) e B)
Gentilissima CARA ADUC,
avrei necessita' di un consiglio di tipo giuridico su una situazione di mercato e vendita non riguardante me ma alcuni miei conoscenti. Il caso e' gia' presente nelle Tue precedenti con alcune lievi variazioni: Caso Verano Vacaciones Srl di Padova del 12-Mar-01; del 31-Mar-01; del 19-Mag-01.
Si tratta di vendita di multiproprieta' o Certificati Associativi utilizzando strani raggiri legati ad un modulo che inizialmente viene presentato come presa di appuntamento per contrattare e successivamente, com'e' realmente, ad un contratto non chiaro.
I casi su esposti a cui hai dato risposta danno idea di cio' che e' accaduto:
* 30% di penale di recesso se entro 10gg non si comunica disdetta.
* Proposta di soluzione di uscita ad un anno sull'utilizzo di un art.5 rivendita (diritto di opzione), previa comunicazione, in cui, la societa' venditrice, la Verano Vacaciones srl, da disponibilita' a trattare sul mercato alle condizioni di offerta e domanda del momento nonche' ad agire in diritto di prelazione (presunto).
Ai miei conoscenti e' accaduta la medesima disavventura:
* firma di un modulo, in apparenza, per prenotazione appuntamento che invece e' il contratto;
* decorso dei 10gg. per il diritto di recesso;
* arrivo del funzionario agente che richiede ho il versamento di importo pari a £19.000.000, o l'uscita dal contratto mediante versamento del 30% dell'importo (circa £6.000.000 con ulteriori accessori) quantificando in esso le spese. Si consideri che tale 30% viene individuato sull'art8 Spese e non su quello del Recesso (art10). L'ulteriore alternativa indicata dall'Agente e' il versamento di mensilita' per 48 mesi e caparra anticipata di £1.000.000 ma possibilita' di recesso ad un anno, su richiesta, con il riacquisto dell'oggetto contrattuale da parte di Verano Vacaciones utilizzando il diritto di prelazione e comunque con conferma di cio' nero su bianco.
* Firmato per quest'ultima conclusione, il giorno dopo e' pervenuto un fax in cui l'ufficio commerciale indicava, non curante di quanto detto dal funzionario, la disponibilita' tra un anno della Verano Vacaciones, su richiesta dell'interessato, di rivendere il periodo di proprieta' cosa ben diversa dall'acquisto, portando a legare la conclusione, a presunta vendita futura a condizioni di mercato. L'interessato ha quindi rigettato la comunicazione divergente gli accordi ed ha:
A)* inviato comunicazione alla finanziaria di recedere dalla richiesta di finanziamento sottoscritta, in presenza dell'Agente, in funzione di quanto era stato detto ma non confermato dalla Verano Vacaciones srl;
* Inviera' comunicazione di completa inesistenza di contratto, ottenuto di fatto con raggiro, e indichera', come da Voi Aduc gia' visionato l'assoluta illegittimita' della richiesta del 30% come penale di uscita mentre in forza del firmato accettera' il pagamento di altra somma inferiore al 30% del totale purche' essa quale penale di recesso sia in grado di cessare il contratto e ogni pretesa monetaria da parte della Verano Vacaciones srl.
CARA ADUC COSA NE PENSI DEL PUNTO (A)???? OCCORRE AGGIUNGERE ALTRE CONSIDERAZIONI??????
B) E' previsto all'art 5 diritto di recesso Legge 427/1998 che in mancanza di alcuni elementi dell'Art.2 co 1 ecc... e dell'Art.3 co 2. b), d) e) l'estensione del diritto di recesso a TRE MESI dalla sottoscrizione e qualora tali elementi vengano integrati entro i TRE MESI il termine dei 10gg. INZIA A DECORRERE DALLA DATA DI QUESTA INTEGRAZIONE A COMPLETAMENTO DEL CONTRATTO. Sulla proposta raggirante in effetti mancava la data di inizio diritto dell'oggetto del contratto art 5 co2 lettera b), poi ripresa in data 02/08/2001 dal Funzionario nella Modulo di pagamento e Modulo richiesta finanziamento in base alla proposta alternativa, come detto non confermata dalla societa', facente partire il contratto da Ottobre circa. Non e' prevista la clausola per la quale non ci sono costi aggiuntivi non previsti da contratto ovvero...l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto art. 5 co2 lettera c); c'e' la possibilita' del diritto di scambio ma non sono indicati i costi qualora essa sia svolta dal venditore art 5 co2 lettera d) riguardo alle firma del contratto, e' presente, solo la firma, del tutto impropria sul modulo di proposta configurato quale contratto, del funzionario del circuito scambi internazionali R.C.I e non della Verano Vacaciones quale mandataria di promozione, per la vendita per il mercato italiano, di Certificati di Associazione.quindi in parte anche l'art.5 co2 lettera e) nel caso che riporto la data del primo modulo e' 30/06/2001 mentre la data in cui la visita del funzionario ha permesso l'integrazione non totale dei punti su esposti in B) e' 02/08/2001.
CARA ADUC E' POSSIBILE USUFRUIRE DEL DIRITTO DI RECESSO A 10gg. DALLA DATA DEL 02/08/2001??????????????????????????????????????????????????
Rilevando l'opera mirabile del Vostro interessamento verso i cittadini e categorie meno difese e comunque soggette a veri pregiudizi dal Sistema sociale giuridico, colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti e rimango in attesa di una Vostra celere risposta al caso. Si porti utilizzazione del contenuto da parte di altri Soggetti coinvolti nelle medesime disavventure.
Spett.le Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori
Oggetto: Richiesta consiglio giuridico n° 2: A) e B)
Gentilissima CARA ADUC,
avrei necessita' di un consiglio di tipo giuridico su una situazione di mercato e vendita non riguardante me ma alcuni miei conoscenti. Il caso e' gia' presente nelle Tue precedenti con alcune lievi variazioni: Caso Verano Vacaciones Srl di Padova del 12-Mar-01; del 31-Mar-01; del 19-Mag-01.
Si tratta di vendita di multiproprieta' o Certificati Associativi utilizzando strani raggiri legati ad un modulo che inizialmente viene presentato come presa di appuntamento per contrattare e successivamente, com'e' realmente, ad un contratto non chiaro.
I casi su esposti a cui hai dato risposta danno idea di cio' che e' accaduto:
* 30% di penale di recesso se entro 10gg non si comunica disdetta.
* Proposta di soluzione di uscita ad un anno sull'utilizzo di un art.5 rivendita (diritto di opzione), previa comunicazione, in cui, la societa' venditrice, la Verano Vacaciones srl, da disponibilita' a trattare sul mercato alle condizioni di offerta e domanda del momento nonche' ad agire in diritto di prelazione (presunto).
Ai miei conoscenti e' accaduta la medesima disavventura:
* firma di un modulo, in apparenza, per prenotazione appuntamento che invece e' il contratto;
* decorso dei 10gg. per il diritto di recesso;
* arrivo del funzionario agente che richiede ho il versamento di importo pari a £19.000.000, o l'uscita dal contratto mediante versamento del 30% dell'importo (circa £6.000.000 con ulteriori accessori) quantificando in esso le spese. Si consideri che tale 30% viene individuato sull'art8 Spese e non su quello del Recesso (art10). L'ulteriore alternativa indicata dall'Agente e' il versamento di mensilita' per 48 mesi e caparra anticipata di £1.000.000 ma possibilita' di recesso ad un anno, su richiesta, con il riacquisto dell'oggetto contrattuale da parte di Verano Vacaciones utilizzando il diritto di prelazione e comunque con conferma di cio' nero su bianco.
* Firmato per quest'ultima conclusione, il giorno dopo e' pervenuto un fax in cui l'ufficio commerciale indicava, non curante di quanto detto dal funzionario, la disponibilita' tra un anno della Verano Vacaciones, su richiesta dell'interessato, di rivendere il periodo di proprieta' cosa ben diversa dall'acquisto, portando a legare la conclusione, a presunta vendita futura a condizioni di mercato. L'interessato ha quindi rigettato la comunicazione divergente gli accordi ed ha:
A)* inviato comunicazione alla finanziaria di recedere dalla richiesta di finanziamento sottoscritta, in presenza dell'Agente, in funzione di quanto era stato detto ma non confermato dalla Verano Vacaciones srl;
* Inviera' comunicazione di completa inesistenza di contratto, ottenuto di fatto con raggiro, e indichera', come da Voi Aduc gia' visionato l'assoluta illegittimita' della richiesta del 30% come penale di uscita mentre in forza del firmato accettera' il pagamento di altra somma inferiore al 30% del totale purche' essa quale penale di recesso sia in grado di cessare il contratto e ogni pretesa monetaria da parte della Verano Vacaciones srl.
CARA ADUC COSA NE PENSI DEL PUNTO (A)???? OCCORRE AGGIUNGERE ALTRE CONSIDERAZIONI??????
B) E' previsto all'art 5 diritto di recesso Legge 427/1998 che in mancanza di alcuni elementi dell'Art.2 co 1 ecc... e dell'Art.3 co 2. b), d) e) l'estensione del diritto di recesso a TRE MESI dalla sottoscrizione e qualora tali elementi vengano integrati entro i TRE MESI il termine dei 10gg. INZIA A DECORRERE DALLA DATA DI QUESTA INTEGRAZIONE A COMPLETAMENTO DEL CONTRATTO. Sulla proposta raggirante in effetti mancava la data di inizio diritto dell'oggetto del contratto art 5 co2 lettera b), poi ripresa in data 02/08/2001 dal Funzionario nella Modulo di pagamento e Modulo richiesta finanziamento in base alla proposta alternativa, come detto non confermata dalla societa', facente partire il contratto da Ottobre circa. Non e' prevista la clausola per la quale non ci sono costi aggiuntivi non previsti da contratto ovvero...l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto art. 5 co2 lettera c); c'e' la possibilita' del diritto di scambio ma non sono indicati i costi qualora essa sia svolta dal venditore art 5 co2 lettera d) riguardo alle firma del contratto, e' presente, solo la firma, del tutto impropria sul modulo di proposta configurato quale contratto, del funzionario del circuito scambi internazionali R.C.I e non della Verano Vacaciones quale mandataria di promozione, per la vendita per il mercato italiano, di Certificati di Associazione.quindi in parte anche l'art.5 co2 lettera e) nel caso che riporto la data del primo modulo e' 30/06/2001 mentre la data in cui la visita del funzionario ha permesso l'integrazione non totale dei punti su esposti in B) e' 02/08/2001.
CARA ADUC E' POSSIBILE USUFRUIRE DEL DIRITTO DI RECESSO A 10gg. DALLA DATA DEL 02/08/2001??????????????????????????????????????????????????
Rilevando l'opera mirabile del Vostro interessamento verso i cittadini e categorie meno difese e comunque soggette a veri pregiudizi dal Sistema sociale giuridico, colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti e rimango in attesa di una Vostra celere risposta al caso. Si porti utilizzazione del contenuto da parte di altri Soggetti coinvolti nelle medesime disavventure.
Risposta ADUC
Quello che in primo luogo ci pare difficile da dimostrare (ma confessiamo di esserci un po' persi, in quanto lei segue un filo logico molto chiaro, ma come conseguenza di una precisa conoscenza di un caso specifico, i cui passaggi sono sommariamente indicati -e dunque, ci sono comprensibili presupponendo una totale identita' con altri contratti visionati) e' l'assenza di indicazione della data di stipula su di un foglio che -se come gli altri- e' in carta calcante e potrebbe (a fronte di una loro copia completa) apparire sbiadito.
Le altre piccole omissioni possono essere contestate, ma non ci paiono (da quanto capito) tali da far procastinare il termine entro cui recedere (tuttavia, avendo lei preso visione dell'atto, supponiamo che se ritiene di poter sostenere quanto sopra, abbia elementi di supporto).
Consigliamo di insistere sull'elemento truffa e di contestare in toto la validita' del contratto, non trattandolo dunque come recesso ma come atto viziato alla base e come tale inapplicabile: infatti, contestare la penale una volta ammessa la validita' dell'atto, pone nella condizione di rischiare la conferma dell'importo previsto nell'atto, nell'eventualita' in cui non fossero riscontrati gli estremi per giudicare valido il termine di 3 mesi dal 2/8 per il recesso (confessiamo che abbiamo dei dubbi su questo, temendo che possa essere ritenuto un comportamento artificioso).
Confermiamo pertanto l'opportunita' di procedere alla presentazione della denuncia nei confronti degli ignoti agenti, confermando alla societa' l'inapplicabilita' del contratto medesimo, in quanto viziato in detto requisito essenziale della volonta', nonche' in quant'altro potra' ravvisarsi (inviando copia degli atti anche alla finanziaria p.c., con conseguente diffida dal reiterare le richieste e a confermare l'intenzione all'adempimento).
Si conferma inoltre che per quanto ci risulta, la vendita non dovrebbe poter avvenire e della prelazione non se ne potra' usufruire.
Le altre piccole omissioni possono essere contestate, ma non ci paiono (da quanto capito) tali da far procastinare il termine entro cui recedere (tuttavia, avendo lei preso visione dell'atto, supponiamo che se ritiene di poter sostenere quanto sopra, abbia elementi di supporto).
Consigliamo di insistere sull'elemento truffa e di contestare in toto la validita' del contratto, non trattandolo dunque come recesso ma come atto viziato alla base e come tale inapplicabile: infatti, contestare la penale una volta ammessa la validita' dell'atto, pone nella condizione di rischiare la conferma dell'importo previsto nell'atto, nell'eventualita' in cui non fossero riscontrati gli estremi per giudicare valido il termine di 3 mesi dal 2/8 per il recesso (confessiamo che abbiamo dei dubbi su questo, temendo che possa essere ritenuto un comportamento artificioso).
Confermiamo pertanto l'opportunita' di procedere alla presentazione della denuncia nei confronti degli ignoti agenti, confermando alla societa' l'inapplicabilita' del contratto medesimo, in quanto viziato in detto requisito essenziale della volonta', nonche' in quant'altro potra' ravvisarsi (inviando copia degli atti anche alla finanziaria p.c., con conseguente diffida dal reiterare le richieste e a confermare l'intenzione all'adempimento).
Si conferma inoltre che per quanto ci risulta, la vendita non dovrebbe poter avvenire e della prelazione non se ne potra' usufruire.
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