Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 marzo 2001
In data 15/03/2001 ho ricevuto una multa per una violazione alle norme di circolazione stradale
dal comando di Polizia Municipale del mio paese. Tengo a precisare che non sono stato fermato per la contestazione immediata.
Sulla violazione e' stato scritto:
Ha violato la norma del Nuovo Codice della Strada art.142, perche' il conducente del veicolo di cui sopra circolava alla velocita' di 64km/h, calcolata con una tolleranza del 5% con un minimo di 5km a favore del trasgressore, superando di 14Km/h il limite di velocita' di 50Km/h.
L'accertamento e' stato effettuato con apparecchio AUTOVELOX 104/C-2 matricola n.48969 approvato con Decreto del Ministero del lavori Pubblici in data 10/11/1993 e 25/02/1997, il cui perfetto funzionamento e' stato verificato prima dell'inizio del servizio dagli agenti di P.M.
La contestazione immediata non e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 384 comma, lettera "e" del D.P.R. n.495/1992, in quanto l'accertamento della violazione e' stato eseguito per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto dell'accertamento o comunque nella possibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Sulla dichiarazione e' stato scritto:
Al momento della violazione un Agente era accanto all'apparecchiatura di rilevazione, l'altro era impegnato in altra contestazione immediata.
Vi chiedo se e' tutto regolare e quindi mi devo rassegnare a pagare questa multa di L. 267.400.
Attendo con fiducia la risposta e nel frattempo invio distinti saluti.
dal comando di Polizia Municipale del mio paese. Tengo a precisare che non sono stato fermato per la contestazione immediata.
Sulla violazione e' stato scritto:
Ha violato la norma del Nuovo Codice della Strada art.142, perche' il conducente del veicolo di cui sopra circolava alla velocita' di 64km/h, calcolata con una tolleranza del 5% con un minimo di 5km a favore del trasgressore, superando di 14Km/h il limite di velocita' di 50Km/h.
L'accertamento e' stato effettuato con apparecchio AUTOVELOX 104/C-2 matricola n.48969 approvato con Decreto del Ministero del lavori Pubblici in data 10/11/1993 e 25/02/1997, il cui perfetto funzionamento e' stato verificato prima dell'inizio del servizio dagli agenti di P.M.
La contestazione immediata non e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 384 comma, lettera "e" del D.P.R. n.495/1992, in quanto l'accertamento della violazione e' stato eseguito per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto dell'accertamento o comunque nella possibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Sulla dichiarazione e' stato scritto:
Al momento della violazione un Agente era accanto all'apparecchiatura di rilevazione, l'altro era impegnato in altra contestazione immediata.
Vi chiedo se e' tutto regolare e quindi mi devo rassegnare a pagare questa multa di L. 267.400.
Attendo con fiducia la risposta e nel frattempo invio distinti saluti.
Risposta ADUC
Il modello autovelox consente il fermo immediato, pero' sarebbe una giustificazione lecita quella di dire di essere impegnati in altra contestazione (se vera). Tuttavia, c'e' una contraddizione: l'apparecchio consentiva il fermo immediato o no? Erano impossibilitati a rilevare subito il contravventore od impegnati altrove? E dunque, la loro giustificazione contraddittoria, puo' essere ritenuta valida? Quindi potrebbe tentare un ricorso adducendo il mancato fermo, a fronte di questa ambiguita'. Tenendo presente che pero', sul caso specifico, e' sempre il giudice a dare una valutazione.
Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qua trova un modello di ricorso. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qua trova un modello di ricorso. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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