Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 febbraio 2001
Domanda 5 febbraio 2001
Subject: Ricorso multa autovelox.
Il giorno 29.01.01 si e’ tenuta la prima udienza, dal Giudice di Pace, in cui contestavo un verbale per eccesso di velocita’ redattomi dalla Polizia Municipale del Comune di Budoni (NU). Tengo a precisare che a tale udienza e’ venuta a mancare la controparte, Prefettura di Nuoro, che e’ stata condannata in contumacia dallo stesso Giudice di Pace. Domanda: visto che se io non mi fossi presentato a tale udienza sarei stato condannato al pagamento della multa, posso pensare che in mancanza della controparte non debba piu’ pagare la multa?
Consultandomi con altre persone sono venuto a conoscenza del fatto che la Polizia Municipale non puo’ operare controlli come quello con l'autovelox sulle strade statali come la SS 131 detta a scorrimento veloce sulla quale sono stato rilevato. Mi sono state fatte vedere anche delle circolari che purtroppo non ho potuto fotocopiare. Come posso verificare tale fatto???
L'autovelox usato per rilevare l'infrazione non e’ dello stesso modello, 104/c, per il quale si e’ pronunciata la Corte di Cassazione (n.4010 del 3.4.00), ma e’ del tipo, velomatic 512. Come posso dimostrare che anche il modello utilizzato consente il rilievo immediato dell'infrazione???? Tenendo presente che la velocita’ risultante dal rilievo fotografico e’ stata di km./h 94, ridotta del 5% con minimo di Km/h 5, come tolleranza strumentale, alla fine ho commesso l'infrazione perche’ ho superato di 9 Km./h il limite che era di 80. Posso considerare tale velocita’, su una strada con doppia corsia per ogni senso di marcia, pericolosa per non essere fermato??? Inoltre tale rilevamento e’ stato effettuato alle ore 15.03 del 05.08.2000........potete immaginare il traffico d'estate a quell'ora.......non c'era anima!!!!!!! Sara’ mica che il Comune di Budoni voglia rimpinguare le casse comunali approfittando della presenze turistiche????
Nel verbale recapitatomi, come causa della mancata contestazione, scrivono: causa (art.384 DPR 16/121992 Nr. 495) in quanto l'accertamento e’ stato effettuato con apparecchiature di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito successivamente al passaggio del veicolo e nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo. Inoltre alla voce "Gli accertatori" c'e’ scritto: 4 DSA (matr:4). Chi sono?????
Visto che in data 12.02.2001 ho la seconda udienza dal Giudice di Pace, Vi prego di darmi dei consigli su come comportarmi e che documenti presentare. Dalla prima udienza ho capito che lo stesso Giudice di Pace sa che ci sono un sacco di motivi per contestare tali infrazioni ma giustamente vuole che siano i ricorrenti a presentarli e dimostrarli.

Risposta ADUC
Lei sostiene che ci sia stata una condanna in contumacia: dunque, ne chieda la copia e veda che cosa c'e' scritto. Infatti, se veramente il procedimento e' terminato, ci sembra ovvio che la causa l'abbia vinta lei. Pero', le sentenze esistono per essere lette: dunque se ne faccia dare copia in segreteria. Ad ogni modo, se c'e' una seconda udienza, non c'e' stata alcuna sentenza, ma solo un rinvio e quindi la questione non e' ancora stata definita.
Per quanto concerne le circolari di cui parla, trattandosi, appunto, solo di circolari, hanno una valenza moderata (e le interpretazioni sono comunque soggettive). Pertanto, e' il caso di affidarvisi solo indicativamente: occorrerebbe sapere di chi fossero.
Per identificare gli accertatori, il codice e' sufficiente.
Il Velomatic, consente comunque di effettuare il rilievo immediato del contravventore e dunque di effettuare un fermo immediato.
Il punto principale, e' dimostrare che le possibilita' di effettuare il fermo immediato (stante il fatto che il rilievo e' subito possibile) c'erano, e che la scelta di omettere il fermo e' stata volontaria e quindi illegittima, omettendo cosi' di bloccare un'auto potenzialmente pericolosa e venendo dunque meno allo scopo per il quale la sanzione esiste.
Si procuri un po' di sentenze; puo' anche visitare il sito http://www.difensore.it
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