Martedì 9 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 gennaio 2001
Domanda 18 gennaio 2001
Cari amici di ADUC
vi chiederei cortesemente di aiutarmi
ho ricevuto il giorno 18/01/01 una multa di 242.400 lire piu' 12.700 lire di spese dalla pulizia municipale di Induno Olona per eccesso di velocita’:64Km/h anziche' 50 Km/h: Il testo dice: la velocita’ e stata determinata ai sensi dell'art. 345/2C D.P.R. 16/12/92 n.495 cosi' come modif.art. 197 D.P.R. 16/9/96 n. 610 tenuto conto della rid. del 5% della vel. con minimo di 5Km/h comprensiva della tolleranza strument. stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura autovelox mod.104/C-2 avs96-g utilizzata per la rilevazione la cui perfetta funzionalita’ e’ stata verificata prima dell'uso. velocita’ indicata sulla risultanza fotografica km/h 69. La violazione non e’ stata immediatamente contestata causa: ai sensi dell'art. 384 del reg. di esecuzione del c.d.s. let.e. desidererei chiedervi: dato che non sono stato fermato per contestare l'infrazione posso ricorrere al giudice di pace, con quale prospettiva secondo voi?
non mi hanno recapitato alcuna foto:e’ anche questo motivo di ricorso?
L'uso dell'autovelox puo' essere fatto dalla polizia municipale? Non e’ appannaggio di carabinieri e polizia?

Risposta ADUC
Puo' tentare: e' il giudice che valuta -nel caso specifico- la legittimita' o meno della mancanza di fermo.
La foto non viene consegnata per motivi di privacy, ma e' reperibile presso l'Ufficio (ed anche i vigili possono usare l'autovelox).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendo il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →