Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 dicembre 2000
Cara Aduc, il giorno 20 Agosto il conducente della mia autovettura e’ stato fotografato da un autovelox per eccesso di velocita’.
Il modello dell'apparecchio e’ 104/C2 e la foto disponibile e’ solo del posteriore dell'autovettura e chiaramente non si riconosce il conducente.
La strada e’ una superstrada (SS36 Milano-Lecco), però visto che la contravvenzione e’ avvenuta ad agosto secondo me c'era tutta la possibilita’ di fermare il veicolo.
Manca anche l'unicita’ di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale.
Siccome mi hanno detto che se inoltro ricorso non devo pagare la multa, ma se poi il ricorso lo perdo dovrò pagare il doppio, la mia domanda e’: Quante probabilita’ ho di vincere il ricorso?
Grazie per la risposta che mi darete.
Il modello dell'apparecchio e’ 104/C2 e la foto disponibile e’ solo del posteriore dell'autovettura e chiaramente non si riconosce il conducente.
La strada e’ una superstrada (SS36 Milano-Lecco), però visto che la contravvenzione e’ avvenuta ad agosto secondo me c'era tutta la possibilita’ di fermare il veicolo.
Manca anche l'unicita’ di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale.
Siccome mi hanno detto che se inoltro ricorso non devo pagare la multa, ma se poi il ricorso lo perdo dovrò pagare il doppio, la mia domanda e’: Quante probabilita’ ho di vincere il ricorso?
Grazie per la risposta che mi darete.
Risposta ADUC
Il ricorso e' sempre possibile, sara' poi il giudice di pace a valutare se accoglierlo o meno. Inoltre, e' vero che la multa raddoppia, ma solo se si fa ricorso al Prefetto o se il giudice di pace non accogliesse la sospensione e lei non pagasse dopo questo rigetto, nei termini previsti. Le modalita' di ricorso al giudice di Pace sono queste:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti