Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 dicembre 2000
Domanda 15 dicembre 2000
Cara ADUC IL 23/11/2000 ho lasciato in permuta la mia vettura alla concessionaria presso la quale ho fatto il contratto per la nuova vettura. La vettura medesima l'ho venduta al concessionario con regolare passaggio di proprieta’ ed era intestata a mia moglie. Il contratto assicurativo RCA auto invece era intestato a me. In data 10/12/2000 ho comunicato alla mia compagnia che la vettura l'avevo lasciata al mio concessionario e desideravo sospendere la copertura assicurativa della vettura fino a nuova mia comunicazione. La nuova vettura sara’ intestata nuovamente a mia moglie e, aggiungo che, come dipendente del gruppo FIAT sull'acquisto di nuovi autoveicoli oltre allo sconto solito gode anche di una ulteriore agevolazione quale una polizza RCA auto di sei mesi offerta dall'azienda stessa.
Pertanto, ho chiesto alla mia compagnia di sospendere la mia polizza fino allo scadere dell'altra e comunque prima dello scadere di 1 anno. Mi e’ stato risposto che la mia polizza di categoria 1 A (quanto di meglio possa esistere) intestata a mio nome, non e’ possibile agganciarla alla vettura intestata a mia moglie poiche’ l'ISVAP non lo permette piu’, pena la decadenza del mio privilegio (ovvero perdita della classe di merito). Vorrei sapere se la mia compagnia assicurativa ha ragione e se devo sottostare a tale sopruso. Inoltre e’ mai possibile che io debba intestarmi obbligatoriamente la vettura pewr non perdere il mio privilegio? Parlo di mia moglie e non di un conoscente!!!
Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma la rabbia e’ tranta, spero di ricevere una tua risposta in tempi brevissimi.

Risposta ADUC
Che sia o meno sua moglie, non ha molta importanza. La questione e' se sia legittimo quanto disposto dall'Isvap, fermo restando che tale disposizione puo' avere un senso. Pertanto, se e' stata recepita nei contratti assicurativi, e meglio che si rivolga ad un giudice affinche' venga valutata la legittimita' della clausola in questione.
Riteniamo che contestare e chiedere una valutazione giudiziale su tale clausola sia l'unica cosa effettivamente fattibile.
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