Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 novembre 2000
Domanda 24 novembre 2000
Ho preso la classica multa da autovelox senza contestazione immediata da parte della pubblica autorità. Il comune è Pontedera in provincia di Pisa.
Chiedevo consiglio per tentare ricorso ossia quante probabilità ci sono, secondo i casi di ricorso sull'argomento, di riuscita.
Se faccio ricorso al giudice di pace, non viene bloccato il tempo?
E se ottengo risposta dopo i 60 gg. (8/1/01) ammessi per il pagamento, raddoppia la multa?

Risposta ADUC
Non possiamo ipotizzare le possibilita' che ha: possiamo solo confermare che la contestazione e' fondata. Per poter non pagare, occorre che chieda la sospensione nel ricorso, e la ottenga. In caso positivo, potra' sospendere il pagamento a fine sentenza. Se non la ottenesse, dovra' pagare entro 60gg. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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