Martedì 9 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Legislazione relativa alla garanzia di prodotti

16 febbraio 2008
Domanda 16 febbraio 2008
Siamo una partita IVA che tratta prodotti da stampa, ritiriamo gli esauriti dai ns. clienti (anche loro partite IVA), inviamo questi prodotti, come conto lavorazione, ad alcune aziende che ci ritornano i prodotti lavorati in scatole e buste nylon saldate, quindi non visibili.
Provvediamo alla loro riconsegna ed il cliente gli impiegherà quando necessitano, che può essere da un giorno ad un anno, dipendentemente dalle scorte in magazzino.
Alcuni possono risultare non idonei, presentando dei difetti nella stampa, avvertibile solamente al momento dell'impiego.
Il cliente ci fa presente del problema e noi immediatamente, avendo delle scorte, provvediamo alla sostituzione senza alcun onere.
Il prodotto difettoso viene spedito all'Azienda che lo ha lavorato e con le modalità di sempre viene o riparato, se possibile, o sostituito gratuitamente.
Nel 2003 questa Azienda non ha sostituito quello che doveva adducendo che i termini di contestazione sono di otto giorni dalla consegna.
Gradirei sapere se effettivamente e relativo a difetto occulto, dopo otto giorni non ha più valore la garanzia.
Ringrazio anticipatamente.
Gianfranco, da Castelfranco Di Sotto (PI)

Risposta ADUC
Ecco cosa dice il Codice civile
clicca qui
Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).
********
Nel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →