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Cara ADUC

Garanzia prodotto e inversione dell'onere della prova

25 febbraio 2008
Domanda 25 febbraio 2008
Espongo la questione.
Nel settembre 2006 ho acquistato una lavastoviglie nuova.
Ieri, 21 febbraio 2008, scoperto un vizio nel funzionamento del prodotto, ho richiesto un intervento di riparazione presso il centro autorizzato della mia città. Il tecnico ha diagnosticato un guasto alla scheda elettronica interna.
Ora, sappiamo che il Codice del Consumo prevede all'art. 130 una garanzia estesa per 24 mesi dalla consegna del bene.
Il problema è dunque il seguente: il tecnico mi richiede a nome della casa produttrice, un "contributo" di ¤ 24.00 poichè l'intervento, conforme comunque ai requisiti previsti per l'attivazione della garanzia, è richiesto dopo il settimo mese dall'acquisto del bene e precisamente al diciassettesimo mese.
Ciò, sulla base dell'art. 132 comma 3 del Codice stesso, il quale prevede: "Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità".
Il produttore sostiene che a fronte di un onere della prova a carico del consumatore (di provare che il difetto esistesse già all'origine), questi, nel caso in cui il consumatore non sia in grado di fornire tale prova (aggiungerei chiaramente probatio diabolica, dato che la scheda elettronica è un componente non meccanico e interno al prodotto il cui vizio non è, quindi, facilmente riconoscibile dal consumatore stesso) "conceda" l'intervento in garanzia ma con un contributo di 24 ¤.
Si precisa che nel libretto illustrativo della garanzia consegnatomi con il prodotto, l'argomento non è menzionato, nè sono state da me separatamente sottoscritte clausole in tal senso.
Una considerazione prima di passare alle conclusioni. Che senso avrebbe una garanzia estesa a 24 mesi dall'innovativo Codice del Consumo a tutela del consumatore, se poi egli non deve provare il vizio solo per i primi sei mesi dall'acquisto, mentre successivamente, deve contribuire obbligatoriamente per ottenere l'attivazione dell'intervento in garanzia?
Quindi, sono a richiedere un Vostro gentile chiarimento in merito alla questione e, più precisamente, se è lecita la richiesta di contributo avanzatami e sulla base di quali elementi tale "contributo" è quantificato dalla Casa Produttrice in ¤ 24.
Inoltre, nell'eventualità che tale cifra non sia da me dovuta, chiedo quale sia la via più adeguata per procedere.
Certa di una Vostra gentile risposta, invio distinti saluti.
Floriana, da Siena (SI)

Risposta ADUC
la legge stabilisce che i vizi di produzione, quando si manifestano dopo sei mesi dall'acquisto, per dimostrare che sono tali vanno dimostrati da parte dell'acquirente. Il resto e' tutto discrezionale e dipende dagli accordi fra le parti o, come nel suo caso, dall'offerta del commerciante, che lei puo' anche non accettare ma che, se intende avvalersi della garanzia legale, dovrebbe seguire per poterla utilizzare.
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