Cara ADUC
Fondi pensione: fiscalita' in caso di prelievo del 100% del capitale a scadenza
Domanda
10 aprile 2007
Buongiorno, ho due dubbi sul tfr. E precisamente: nel caso decidessi di versare il futuro tfr al fondo previdenza aziendale, al momento della erogazione del tfr potrò decidere di ottenere tutto il capitale in liquidazione in quanto la rendita che otterrei sarebbe sicuramente inferiore ai 4962,36 euro oggi previsti. La domanda è: in tal caso (riscatto dell'intero capitale) la tassazione del tfr sarebba calcolata col metodo dello scaglione Irpef di appartenenza o con la trattenuta massima del 15%? La secona ipotesi sarebbe quella di riscattare il 50% del capitale e ottenere una rendita calcolata sul restante 50%. Anche in questo caso la domanda è se anche la rendita vitalizia sarà tassata sulla base dello scaglione Irpef o sulla trattenuta del 15%. Vi ringrazio anticipatamente per la Vs. attenzione.
Sergio, da Milano
Sergio, da Milano
Risposta ADUC
Con la nuova normativa sui fondi pensione, nel caso in cui sia possibile accedere alla prestazione in forma di capitale per il 100%, non vi e' alcuna penalizzazione sul piano fiscale. Ricordiamo che le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non e' gia' stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti gia' tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata e' soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (c.d. ritenuta secca che non comporta ulteriori applicazioni di imposte) nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione e' pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare si applica l'aliquota del 9%. Queste norme valgono anche nel caso in cui si abbia diritto alla prestazione in forma di capitale per il 100% cioe' quando la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale e' inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.
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