Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Contratto di locazione immobile ad uso abitazione

30 aprile 2008
Domanda 30 aprile 2008
Gentili Sigg.ri, sono la mamma di una studentessa che essendo fuori sede divide un appartamento con altre 2 ragazze, una delle quali è la figlia della persona che ha firmato il contratto di locazione (ma che non è ancora il titolare dell'appartamento avendo fatto solo il compromesso). Qualche settimana dopo aver firmato ho scoperto che il contratto non sarebbe stato registrato e la cosa non mi ha fatto affatto piacere ma per la tranquillità di mia figlia che coabita e studia nella stessa facoltà frequentata dalla figlia del locatore, che ha firmato il contratto, mi sono astenuta dal fare rimostranze. Mia figlia desidererebbe concludere la sua permanenza in questo appartamento nel più breve tempo possibile a causa di incompatibilità con una delle ragazze (l'altra se n'è andata improvvisamente dalla disperazione) e che a causa di ciò è più spesso a casa che presso la sede di studio. Volendo fare tutto con riguardo alle norme del contratto senza perdere le tre mensilità di cauzione e desiderando terminare il rapporto al più tardi entro fine giugno come si potrebbe formulare la disdetta tenendo conto di queste norme del contratto da me sottoscritte?
art. 2) le parti con la stipula del presente contratto intendono espressamente regolare i loro futuri rapporti locatizi in base all'art. 2 comma 1 Legge 9.12.1998 n. 431.
3) Il contratto avrà la durata di anni uno a decorrere dal 1.9.2007 al 31.8.2008 e s'intenderà rinnovato per altri anni uno nell'ipotesi in cui il locatore non comunicherà al conduttore (vice versa) disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 3 comma I° legge 9.12.98 n. 431 da recapitarsi mediante lettera raccomandata, contenente la specificazione del motivo invocato almeno quattro mesi prima della scadenza.
Al termmine dell'eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura del rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno quattro mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 gg dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto sarà rinnovato tacitamente per anni uno alle medesime condizioni. Successivamente il contratto si rinnoverà di anni uno in mancanza di disdetta da recapitare mediante lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza.
art. 4) Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere dalla locazione, in qualsiasi momento, dandone avviso al locatore con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
art. 6) Il conduttore corrisponde al locatore la cauzione di euro 900,00 pari a tre mensilità, non imputabile in conto pigioni da corrispondersi al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Vi ringrazio per la gentilezza.
Giovanna, da Buccinasco (MI)

Risposta ADUC
invii subito la disdetta con raccomandata a/r adducendo come motivo l'incompatibilita' tra sua figlia e la coinquilina, tale che non consente la prosecuzione della convivenza:
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Il preavviso, anche in caso di gravi motivi, deve essere di almeno 4 mesi ma il contratto non e' registrato, quindi non essendo regolarizzato, non produce gli effetti di legge (a meno che non venga registrato in seguito pagando le relative sanzioni). Qui di seguito la nostra scheda pratica:
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