Cara ADUC
Conflitto di interessi nella vendita di obbligazioni MPS
Domanda
16 agosto 2005
Obbligazioni Parmalat 1/06 6% n° 50000:
1. Ho acquistato il 7.1.2003 le obbligazioni in oggetto tramite Monte Paschi di Siena senza la segnalazione da parte della stessa di un possibile conflitto di interessi (art 27 Reg. Consob)
2. All'eccezione di nullita' della compravendita, Mps ha eccepito che". L'investimento vide il ns. Istituto operare nell'ambito dell'ordinaria attivita' di intermediazione".
3. Siete a conoscenza di qualche decisione giurisprudenziale in proposito riferibile a Mps?
Ringrazio anticipatamente, distintamente.
Pietro, da Verona
1. Ho acquistato il 7.1.2003 le obbligazioni in oggetto tramite Monte Paschi di Siena senza la segnalazione da parte della stessa di un possibile conflitto di interessi (art 27 Reg. Consob)
2. All'eccezione di nullita' della compravendita, Mps ha eccepito che". L'investimento vide il ns. Istituto operare nell'ambito dell'ordinaria attivita' di intermediazione".
3. Siete a conoscenza di qualche decisione giurisprudenziale in proposito riferibile a Mps?
Ringrazio anticipatamente, distintamente.
Pietro, da Verona
Risposta ADUC
Non ricordiamo precedenti giurisprudenziali che si riferiscano direttamente a MPS circa il conflitto di interessi nel caso Parlamat. Ci sono ormai diverse sentenze di primo grado sul problema e ci sono anche specifiche comunicazioni CONSOB che identificano il concetto di "conflitto di interessi". Cio' non significa che il giudice di primo grado che eventualmente istruisse il suo processo vi si adegui. Nel caso in cui l'unico motivo di doglianza fosse il problema da lei descritto, il nostro consiglio e' quello di essere piuttosto cauti prima di avviare l'azione. Ipotizzando di accertare il reale conflitto di interessi (ad esempio dimostrando che MPS era creditrice di Parmalat) vi e' il problema delle conseguenze della mancata indicazione di tale conflitto. Una parte rilevante della giurisprudenza accetta il c.d. principio della "nullita' virtuale". Se il giudice accettasse questo principio (e, in caso di appello, se fosse confermata questa scelta dai giudici d'appello e di cassazione) tutto andrebbe bene. Altra parte della giurisprudenza parla di inadempimento (pre e/o contrattuale) e lega l'entita' della violazione con il danno derivante da quella violazione. Se fosse accolta questa tesi, anche nell'ipotesi di accertamento della violazione dell'art. 27 del Reg. Intermediari, le conseguenze potrebbero essere varie. La Banca potrebbe dire che la negoziazione e' avvenuta ad un corretto prezzo di mercato e che l'eventuale conflitto non ha comunque prodotto alcun danno al momento della negoziazione. Se il titolo e' stato negoziato dopo l'emissione, oggettivamente, non vi era nessun interesse della banca a negoziarlo. Diverso e' il caso di una elusione alle norme sul collocamento. In questo caso l'indicazione del conflitto d'interessi, a nostro giudizio, e' molto piu' rilevante.
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