Cara ADUC
Benefici "prima casa": sentenza Cassazione 5493/2009
Domanda
17 giugno 2009
Ho letto sul vostro sito della sentenza in oggetto.
La cosa per la mia famiglia fa la differenza tra poter cambiare casa o meno, ma avremmo bisogno di leggerne il testo, per capire esattamente cosa si intende per "esigenze familiari" e verificare se il caso corrisponde al nostro: coniugi, entrambi professionisti, geologi, sempre (da venti anni) lavorato in casa, ma il crescere delle attività collaterali alla professione, non remunerative, ci impongono una disponibilità di spazio maggiore. Trattandosi di attività no profit, non possiamo permetterci di acquisire un vero e proprio ufficio, si tratta principalmente dell'addestramento di futuri colleghi (stages universitari presso professionisti accreditati) e attività para accademica non retribuita: relatori di numerose tesi di laurea, ovviamente senza alcun compenso ma con grande soddisfazione nostra e soprattutto dei candidati.
L'attuale abitazione ha un solo servizio igienico, e lo "studio" è un angusto locale di sgombero riadattato. per il resto sala-cucina, cameretta (ormai solo archivio e biblioteca) e camera.
Portemmo rientrare nella "accresciute necessità familiari"?
Michele, da Pisa (PI)
La cosa per la mia famiglia fa la differenza tra poter cambiare casa o meno, ma avremmo bisogno di leggerne il testo, per capire esattamente cosa si intende per "esigenze familiari" e verificare se il caso corrisponde al nostro: coniugi, entrambi professionisti, geologi, sempre (da venti anni) lavorato in casa, ma il crescere delle attività collaterali alla professione, non remunerative, ci impongono una disponibilità di spazio maggiore. Trattandosi di attività no profit, non possiamo permetterci di acquisire un vero e proprio ufficio, si tratta principalmente dell'addestramento di futuri colleghi (stages universitari presso professionisti accreditati) e attività para accademica non retribuita: relatori di numerose tesi di laurea, ovviamente senza alcun compenso ma con grande soddisfazione nostra e soprattutto dei candidati.
L'attuale abitazione ha un solo servizio igienico, e lo "studio" è un angusto locale di sgombero riadattato. per il resto sala-cucina, cameretta (ormai solo archivio e biblioteca) e camera.
Portemmo rientrare nella "accresciute necessità familiari"?
Michele, da Pisa (PI)
Risposta ADUC
riportiamo il testo della sentenza suddetta che riguarda esigenze ABITATIVE, piu' che "lavorative" (che vi sia remunerazione o meno). Puo' visionare anche la sentenza 10984/07, facilmente rintracciabile su internet con qualsiasi motore di ricerca. Potrebbe essere opportuno farsi dare un parere direttamente dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
"Cassazione civile (sez. trib.) sentenza n. 5493 del 06 marzo 2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura
generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
B.S.;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 180/50/01 dell'8/11/01;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21 gennaio 2009 dal Relatore Cons. Dott. D'Alessandro Paolo;
lette le conclusioni scritte del P.M. che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di liquidazione IVA, conseguente alla ritenuta inapplicabilità dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa.
L'intimata non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto l'applicabilità del beneficio, pur essendo la contribuente proprietaria di altro immobile, sul rilievo della inidoneità di detto immobile ai bisogni abitativi dell'acquirente.
1.1.- Il mezzo è manifestamente infondato, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, anche ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, il possesso di immobile inidoneo soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente è compatibile con l'agevolazione (Cass. 10984/07).
2.- Con il secondo, subordinato, motivo i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione quanto all'affermazione secondo cui l'unità immobiliare di cui la contribuente era già in possesso sarebbe non idonea in concreto ai suoi bisogni abitativi.
2.1.- Il mezzo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata si limita infatti a rilevare che la contribuente è proprietaria "di un miniappartamento non più idoneo alle accresciute esigenze familiari", senza indicare nè le caratteristiche oggettive di tale immobile, qualificato come "miniappartamento", nè la natura delle "accresciute esigenze familiari".
3.- Accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009"
"Cassazione civile (sez. trib.) sentenza n. 5493 del 06 marzo 2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura
generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
B.S.;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 180/50/01 dell'8/11/01;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21 gennaio 2009 dal Relatore Cons. Dott. D'Alessandro Paolo;
lette le conclusioni scritte del P.M. che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di liquidazione IVA, conseguente alla ritenuta inapplicabilità dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa.
L'intimata non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto l'applicabilità del beneficio, pur essendo la contribuente proprietaria di altro immobile, sul rilievo della inidoneità di detto immobile ai bisogni abitativi dell'acquirente.
1.1.- Il mezzo è manifestamente infondato, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, anche ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, il possesso di immobile inidoneo soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente è compatibile con l'agevolazione (Cass. 10984/07).
2.- Con il secondo, subordinato, motivo i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione quanto all'affermazione secondo cui l'unità immobiliare di cui la contribuente era già in possesso sarebbe non idonea in concreto ai suoi bisogni abitativi.
2.1.- Il mezzo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata si limita infatti a rilevare che la contribuente è proprietaria "di un miniappartamento non più idoneo alle accresciute esigenze familiari", senza indicare nè le caratteristiche oggettive di tale immobile, qualificato come "miniappartamento", nè la natura delle "accresciute esigenze familiari".
3.- Accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009"
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