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Bezi 18 marzo 2020 22:29
Salve, ho letto il documento della Fism Sicilia, che utilizza il termine di quota di compartecipazione anziché retta di frequenza per annullare il diritto al rimborso dei genitori.
C’è da notare che non si ha obbligo di pagare se il servizio non è erogato (a maggior ragione se la quota è di compartecipazione) e nei contratti e regolamenti non si evince il termine compartecipazione.
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