korbs
30 marzo 2016 21:49
La risposta, amio avviso, non è corretta.
Secondo il provvedimento del'agenzia delle entrate del 24/03/2016 tramite il modello approvato è possibile inviare:
"una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;"
Pertanto se non si detengono ulteriori apparecchi rispetto a quello /i oggetto di richiesta di suggellamento finchè la procedura era in vigore (2015), basta inviare l'autocertificazione nei termini stabiliti dal provvedimento e si avrà diritto all'esenzione.
Non c'è alcuna necessità di sbarazzarsi del televisore .
korbs
30 marzo 2016 21:54
La risposta, amio avviso, non è corretta.
Secondo il provvedimento del'agenzia delle entrate del 24/03/2016 tramite il modello approvato è possibile inviare:
"una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;"
Pertanto se non si detengono ulteriori apparecchi rispetto a quello /i oggetto di richiesta di suggellamento finchè la procedura era in vigore (2015), basta inviare l'autocertificazione nei termini stabiliti dal provvedimento e si avrà diritto all'esenzione.
Non c'è alcuna necessità di sbarazzarsi del televisore suggellato.