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lucio2542 01 ottobre 2014 16:11
Nella Circolare 119/E del 27 giugno 2014, a cura dell'Agenzia delle Entrate, art. 7, Redditi Diversi di Natura Finanziaria, si legge che " se la cessione a titolo oneroso si é perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza é assoggettata ad un'imposizione con l'aliquota al 20%, anche se il corrispettivo é percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota".
macheneso 02 ottobre 2014 10:19
Il punto è che il contratto si perfeziona al momento della liquidazione e quindi dopo la data di compravendita. Da qui le problematiche che sorgono per le negoziazioni che avvengono a ridosso della data prevista.
ennio4531 02 ottobre 2014 12:06
La banca ha applicato la normativa che le banche si sono date, ma che contrastano con le circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate che distinguono la cessione dal pagamento del corrispettivo della vendita.
Per le banche, invece, la data di cessione coincide con quella di pagamento cosa criticabile dal momento che i titoli ceduti scompaiono dal proprio portafoglio e compaiono nel portafoglio dell'acquirente nel giorno in cui avviene la vendita e nel il pagamento del corrispettivo.
Purtroppo le banche, la cosa si è già ripetuta nel passato quando la tassazione è aumentata, non intendono modificare il software gestionale che presiede alla compravendita dei titolo in borsa in quanto trovano comodo e più semplice far coincidere il giorno di pagamento con quello di cessione danneggiando fiscalmente il cliente .
Si riporta il passo della circolare dell'Agenzia delle entrate sull'argomento ( CIRCOLARE N. 19/E del 27 giugno 2014 ) :
.....
" Come chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
.......
Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio 2014, la plusvalenza è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento, anche se il corrispettivo è percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota."
macheneso 02 ottobre 2014 17:34
Il succo sta nella parola "perfezionamento", che non è la data di compravendita ma quella di liquidazione del contratto.
ennio4531 03 ottobre 2014 12:30
Il succo ... ovvero il perfezionamento, a mio parere, si forma con due composti : cessione e pagamento.
È evidente che il contratto di compravendita si perfezioni con il pagamento in quanto, nell'ipotesi che venisse meno, il contratto sarebbe annullabile a richiesta .
Il fatto è che per il fisco, e la circolare lo chiarisce in modo netto. la data rilevante ai fini della tassazione è quella della cessione mentre per le banche , di fatto, quella del pagamento.
La questione finirà a tarallucci e vino in quanto il comportamento delle banche favorisce una maggiore tassazione e quindi il fisco non ha alcun interesse a muovere le acque nè le banche intendono rivedere la loro posizione in quanto gli costerebbe molto dal punto di vista gestionale farlo.
macheneso 03 ottobre 2014 15:28
Il pagamento è appunto alcune sedute di borsa dopo, non il giorno della compravendita.
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