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far6972 17 gennaio 2013 17:28
Da un documento del ASGI riportato dal Corriere Immigrazione risulta che non è obbligatorio l'aggiornamento se si ha il vecchio documento passaporto annullato quello indicato sulla carta e il nuovo passaporto.
allego:
Permesso di soggiorno Ce, richiesta e aggiornamento
28 ottobre 2012 | Stampa | Crea pdf
Scritto in: Dice la legge |


La direttiva del Consiglio europeo n. 2003/109/Ce del 25 novembre 2003 (di seguito indicata “la direttiva”) detta i principi fondamentali del trattamento giuridico dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea che soggiornano nel lungo periodo in uno degli stati membri, ad eccezione della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda.
Il “permesso di soggiorno Ce per stranieri soggiornanti di lungo periodo” ha assunto una denominazione uniforme nell’Unione Europea e una disciplina fondata su principi comuni, al fine del riconoscimento del titolo nel territorio dell’Unione. Infatti i cittadini extracomunitari titolari di quel tipo di permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti sono riconosciuti come tali in ogni Paese membro dell’Unione (esclusi Danimarca, Regno Unito e Irlanda) e perciò godono in ognuno di quegli stati membri di uno status giuridico simile e più protetto degli altri e soprattutto possono quasi liberamente circolare e soggiornare nel territorio di quegli stati membri dell’Unione, anche per trasferirvisi e/o per accedere ad uno studio e ad un lavoro.
La carta di soggiorno (ora permesso per soggiorno di lungo periodo) costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio (art.17, comma 2, primo periodo, del R.A.). E’ uno status di soggiorno permanente ed è a tempo indeterminato (art.8 della direttiva; art.9, comma 2 del T.U.), salvi i casi di revoca tassativamente previsti (art.9 della direttiva; art. 9 comma 7 del T.U.).
Non è previsto il rinnovo del permesso di soggiorno, ed è da considerarsi illegittima ogni ipotesi di rinnovo non automatico (art. 8 par. 2 della direttiva). Né è prevista una scadenza. Pertanto, non trova fondamento la prassi seguita da alcune questure di rilasciare il permesso comunitario con una scadenza quinquennale, affermandone la corrispondenza con il termine previsto per la carta di soggiorno rilasciata ai familiari extracomunitari di cittadini di stati membri. In tal caso, infatti, la scadenza dei cinque anni coincide con l’inizio del diritto di soggiorno permanente (decreto legislativo del 28 febbraio 2008 n.32 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).
In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo (art.9 par. 6 della direttiva).
Nella prassi amministrativa, è tuttora previsto l’“aggiornamento” del permesso di soggiorno permanente, che però deve intendersi letteralmente quale aggiornamento dei dati in essa riportati (quali ad es.: residenza, numero di passaporto, stato civile, fotografia), quindi senza la possibilità di revoca nel caso in cui vengano meno successivamente al rilascio gli altri requisiti previsti, quali il reddito minimo o la disponibilità di alloggio idoneo.
La stessa richiesta di “aggiornamento” non dovrebbe quindi intendersi come un atto dovuto da parte dello straniero, specie in mancanza di qualsivoglia previsione sanzionatoria al riguardo, bensì quale mera facoltà: da un lato, infatti, la variazione dei dati riportati nel permesso in oggetto potrebbe essere fatta constare validamente con specifici documenti (ad es.: nuova carta di identità, aggiornata con la nuova residenza, nuovo passaporto e contestuale esibizione del passaporto scaduto ed appositamente annullato). Diversamente, l’interessato potrebbe optare per la richiesta di aggiornamento allo scadere dei cinque anni, onde utilizzare il permesso comunitario quale documento di identità, senza per ciò soggiacere ad una nuova verifica dei requisiti previsti per il rilascio.
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