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bacharova 11 gennaio 2013 14:05
Tenga presente il seguente:
Sentenza n. C-356/11 e C-357/11 del 6 dicembre 2011 Corte di Giustizia UE
* Domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare nello Stato membro di origine dei cittadini dell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facoltà deve però essere esercitata alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori interessati oltre che nell’ottica di favorire la vita familiare, nonché evitando di pregiudicare sia l’obiettivo di tale direttiva sia il suo effetto utile. Spetta al giudice del rinvio verificare se le decisioni di diniego dei permessi di soggiorno oggetto dei procedimenti principali siano state adottate nel rispetto di tali requisiti
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