le mie tre esperienze di conciliazione, due con eni italgas
ed una con arera non sono del tutto positive. Eni ha imposto
di indennizzarmi con un importo inferiore a quello previsto
per il relativo disservizio nei livelli di qualità ed Arera
tergiversa per offrire un indennizzo per un distacco
arbitrario. Le regole di servizio sono fortemente a favore
delle aziende distributrici, le indennità sono ridicole ed
il tempo necessario per ottenere gli indennizzi lunghissimo.
Non dico di ispirarci ai modelli americani ma almeno di
porre il consumatore con le stesse armi del distributore. Un
intervento legislativo ed un cambio di gestione
dell'autorità è auspicabile. In ogni caso ricordo che per
adire ad arera bisogna avere fatto il reclamo con risposta
insoddisfacente ovvero senza risposta. saluti
28 febbraio 2018 12:00 - Rita Sabelli
Ricordo che questo è uno spazio per i commenti e non per le
domande/richieste di informazioni o di consulenza. Per
queste ultime utilizzare il form apposito:
https://www.aduc.it/info/scrivici
28 febbraio 2018 11:58 - Rita Sabelli
Claudio000 Delibera 209/2016 articolo 6:
Articolo 6 Presentazione della domanda di conciliazione
6.1 Il Cliente o Utente finale che intende attivare la
procedura può presentare la domanda di conciliazione,
direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle
associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale
decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il
reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato
con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50
giorni dall’invio del predetto reclamo.
19 gennaio 2018 15:37 - Claudio000
Buongiorno, "La domanda di conciliazione può essere
presentata DOPO aver inviato un reclamo al gestore/venditore
di energia e/o gas che non abbia ricevuto risposta o quando
la stessa sia considerata insoddisfacente dal consumatore.":
posso chiedere il riferimento normativo? Perché tra quelli
presenti in scheda non ho trovato riscontro.