La risposta è esatta, ma è necessario fare una
precisazione in quanto la questione era controversa. Il
Tribunale di Bergano con sentenza 27.10.2010 n. 2535 (in
Arch. Locazioni La Tribuna anno 2011, 3, 341) e il
Tribunale di Chieti con sentenza n. 597/2011 avevano dato
risposta negativa ritenendo che il conduttore può recedere
soltanto "per gravi motivi". Di recente la Corte di Appello
di L'Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Chieti,
ha invece affermato con sentenza n. 1075/2012 che il
conduttore può recedere liberamente alla prima scadenza
previa tempestiva comunicazione nei termini.