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2 novembre 2012 19:15 - sildi
La risposta è esatta, ma è necessario fare una precisazione in quanto la questione era controversa. Il Tribunale di Bergano con sentenza 27.10.2010 n. 2535 (in Arch. Locazioni La Tribuna anno 2011, 3, 341) e il Tribunale di Chieti con sentenza n. 597/2011 avevano dato risposta negativa ritenendo che il conduttore può recedere soltanto "per gravi motivi". Di recente la Corte di Appello di L'Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Chieti, ha invece affermato con sentenza n. 1075/2012 che il conduttore può recedere liberamente alla prima scadenza previa tempestiva comunicazione nei termini.
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