COMMENTI
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15 novembre 2012 16:05 - Cepu
Benissimo, tanto più che MParsi ammette l'uso di tecniche raffinate per carpire grandi quantità di PIN ben prima del furto della carta, all'insaputa del titolare.

Sia la banca a dimostrare che il proprio cliente e titolare ha agito con leggerezza, nell'utilizzare gli strumenti che la banca stessa ha graziosamente messo a punto e concesso in uso.
15 novembre 2012 8:50 - massimiliano8655
Ripeto, caro Ezio da Torino:
- il ricorso all'ABF ha un costo di 20 €, più il costo di due raccomandate;
- non occorre necessariamente l'ausilio di un legale per presentare il ricorso;
- nel sito web dell'Arbitro Bancario e' esplicata chiaramente la procedura da seguire.
Se i codici non erano nella borsa - come io credo -, hai pieno diritto ad un rimborso; secondo legge e' onere della banca dimostrare che i codici erano nella borsa, con fatti e non per presunzioni.
Auguri.
pr. avv. Massimiliano La Pera
7 novembre 2012 9:42 - MParsi
Buongiorno,
riprendo il discorso di ieri del prelievo fraudolento con il tuo Bancomat. Molte banche permettono di limitare il prelievo giornaliero (io l'ho fissato a 200 euro) e questo impedirebbe al malvivente di preleare somme ingenti in un breve lasso di tempo. Chiedi i filiale se si può abilitare questa possibiltà, in modo da permetterti di bloccare ogni prelievo in giornata e di limitare i danni.
Personalmente, nonostante le campagne pubblicitarie martellanti non pago con bancomat ai POS deii negozi, nè carburante o altro. Lo uso solo per prelievo allo sportello Bancomat (coprendo con la mano l'altra che compone il numero (PIN) per evitare la ripresa da parte di eventuali microcamere. Poi uso il contante per fare i pagamenti. Capisco che è faticoso, ma la comodità a volte si paga cara...stessa cosa con le carte di credito. Uso una ricaricabile con un minimo di denaro depositato e la uso solo se indispiensabile. Una volta che conosci gli innumerevoli metodi di furto, ti passa la voglia di usare i pagamenti elettronici e li riduci al minimo indispensabile, con le cautele del caso.
Saluti, Marco.
6 novembre 2012 18:37 - MParsi
Buongiorno,

tecnicamente parlando esiste una differenza sostanziale tra Bancomat e Carta di Credito. Questa differenza è il PIN che non compare sul supporto plastico del Bancomat (nè sulla banda magnetica e neppure sul chip dell'ultima generazione).
Quindi, un ladro potrebbe fare uso della carta di credito in quanto possiede la sequenza numerica e il codice di sicurezza (3 cifre) riportato sul retro, per acquisti in Internet. Mentre per acquisti in negozio deve esibire un documento che attesti che è il titolare della carta.
Nel tuo caso, essendo il PIN, non estraibile (e qui ti parlo da tecnico del settore) dal Bancomat, si deve supporre che il ladro lo abbia desunto da una tua informazione. Non necessariamente dalla rubrica del tuo telefono (camuffato da numero telefonico) o da un foglietto o altro appunto scritto. Una delle innumerevoli tecniche è quella di spiarti da dietro le spalle, mentre fai un prelievo e poi successivamente rubarti la borsa. Oppure tramite uno skimmer (clonatore) + telecamera per carpire il PIN e poi furto della borsa, oppure ancora apparecchi di pagamento al negozio modificati, poi pedinamento e furto. Per questo risulta difficile farsi rimborsare. E' tosto dimostrare la propria buonafede o la mancanza di negligenza nella conservazione e tutela del PIN.
Saluti, Marco.
4 novembre 2012 18:19 - macheneso
Molto dipende dal tempo trascorso. In genere l'utilizzo della carta avviene immediatamente, in modo da anticipare il blocco. In tal caso, nessun sistema riesce ad essere efficace.
4 novembre 2012 17:50 - Cepu
Tuttavia una banca che permette questi prelievi massicci senza un minimo di interesse in merito e salvaguardia del proprio cliente, è come minimo complice.
4 novembre 2012 15:13 - macheneso
No, lavoro in proprio perchè non sopporterei ricevere le lagne di tanti che cercano di rifarsi su qualcun altro degli errori che invece commettono loro stessi.

A questo punto voglio solo sperare che chi legge non creda che quando viene rubato o smarrito un bancomat la banca deve risarcire perché fa parte del rischio di impresa.
4 novembre 2012 12:06 - massimiliano8655
A questo punto voglio solo sperare che lei non agisca in nome e per conto dell'associazione.
Saluti
3 novembre 2012 12:25 - macheneso
Non prendere soltanto una decisione evitando le decine di decisioni opposte che vedono appunto la colpa grave del cliente appunto perché, ripeto, se c'è il furto e dopo pochi minuti l'utilizzo della carta col PIN i casi sono due:

- Mi porti qui l'apparecchio che consente di clonare la carta in pochi minuti ed in mezzo alla strada.

- Il cliente conservava il PIN assieme alla carta, magari con quei metodi "sicurissimi" che tutti conoscono, come ad esempio celarlo (secondo loro, mentre si nota a occhio nudo) dentro la rubrica del cellulare.

Il rischio di impresa è una cosa, il comportamento leggero del cliente non deve far parte del rischio di impresa, ed infatti non ne fa parte.
2 novembre 2012 16:48 - massimiliano8655
Qui si continua a mettere in dubbio ciò che allo stato appare inopinabile. Occorrerebbe forse leggere con maggior attenzione le norme di legge e le relative decisioni.
Con la decisione che ho citato l'abf ha dato ragione al ricorrente a prescindere dalla questione relativa all'sms, e lo dice espressamente quando afferma che " Tale questione" ( relativa all'sms) "rimane per altro assorbita dalle argomentazioni che seguono." - appunto quelle da me riportate nel precedente commento -. Si legga con attenzione prima di dare opinioni, perché qui è in gioco il denaro di persone oneste, che nel caso specifico non è neanche poco!
Quanto a coloro che, come si e' affermato, " ci provano", sarà loro il rischio di dover rispondere di frode ed eventualmente truffa.
Ma la presunta mala fede di alcuni non può certo ricadere sul singolo consumatore onesto, mentre l'accollo dell'indennizzo alla banca rientra nel rischio di impresa, salvo la prova, appunto, del dolo o della colpa. Questo e' il principio di fondo accolto dal legislatore nel 2010 e costantemente applicato dall'ABF.
Cari Saluti.
Massimiliano La Pera (Roma)
2 novembre 2012 14:53 - macheneso
Aggiungo che quel provvedimento citato disciplina un caso in cui la banca doveva mandare un sms alert e non lo ha fatto.

Ovvio quindi che la banca abbia delle responsabilità.
2 novembre 2012 13:00 - Cepu
Ha una banca troppo pigra, la cambi.

A fronte sella sua segnalazione di furto, e di una fila di prelievi rapidi e importanti, fatti in orari inconsueti, un buon sistema informatico blocca la disponibilità giornaliera e mensile, cercando di contattarla.

Ci sono sicuramente buone possibilità di riavere parte del maltolto così imprudentemente consegnato.
2 novembre 2012 12:15 - macheneso
Ci sono anche provvedimenti, e qui ci riallacciamo alla questione originaria, che negano il risarcimento perché ad esempio:

- L'utilizzo della carta è avvenuto a breve distanza di tempo.
- E' avvenuto nelle vicinanze.
- La carta è di ultima generazione e quindi ancora più difficilmente clonabile.

Ed altro ancora.

Tutte circostanze che convergono verso la soluzione più logica: il PIN era assieme alla carta.

Non hai idea di quanti clienti ci provano, negando l'evidenza e nascondendo anche al legale la verità pur di riottenere il maltolto.
2 novembre 2012 11:19 - massimiliano8655
Nel confermare quanto affermato nel precedente mio commento, mi limito a riportare il principio espresso dall'Arbitro Bancario nella recentissima decisione n. 3025 del 19settembre 2012 - consultabile all'indirizzo web http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie /Bancomat%2520e%2520carte%2520di%2520debito/Utilizzo%2520fra udolento/Dec-20120919-3025.PDF, dove si potranno trovare ulteriori copiose decisioni in merito.
Il caso deciso: la carta era stata smarrita/rubata in data 12/1/2012, alle ore 18:21; sei operazioni effettuate, in data 12/1/2012, per complessivi € 1793,37. Il principio ribadito dall'ABF e condiviso dalla Cassazione: " La grave negligenza deve certamente essere provata dal prestatore del servizio, che quindi sarà tenuto ad allegare fatti che supportino tale qualificazione, vale a dire fornire la prova liquida della colpa grave. (...). Certamente la mera circostanza che sia stato utilizzato il dispositivo di sicurezza dell’utente non può configurare una grave negligenza. In tale senso oggi dispone - in modo inequivocabile - il secondo comma dell'art. 10 d. lgs. n. 11/2010 (...). In definitiva la resistente pretende di accertare la grave negligenza in via presuntiva, in particolare sulla base della circostanza che sia stato utilizzato il PIN del cliente. Ma la funzione dell’art. 10, comma 2, citato è proprio quella di escludere prove presuntive, in particolare di escludere l’esistenza dell’autorizzazione del cliente per il solo fatto che sia stato impiegato una strumento di pagamento dello stesso accompagnato dalla corrente modalità di funzionamento."
La decisione: rimborso della somma di € 1.641,37 al ricorrente.
Non credo sia questa la sede opportuna per commentare ulteriormente la ratio di tale principio - che comunque condivido pienamente -.
Credo invece sia opportuno sottolineare che il ricorso all'ABF costituisce uno strumento di tutela del consumatore di straordinaria efficienza, che per tanto meriterebbe una maggiore pubblicizzazione.
All sig. Ezio saranno sicuramente utili queste ulteriori info:
- e' possibile, ma e' comunque estremamente difficile che l'ABF e la Corte di Cassazione possano in futuro mutare l'orientamento sopra riportato, essendo la normativa vigente di chiara ed univoca interpretazione;
- il ricorso all'ABF ha un costo di 20 €, più il costo di due raccomandate;
- non occorre necessariamente l'ausilio di un legale per presentare il ricorso;
- nel sito dell'ABF e' esplicata chiaramente la procedura da seguire.
1 novembre 2012 13:39 - macheneso
Invece credo sia giusta la risposta perchè viene correttamente scritto che "se il tempo trascorso tra il trafugamento e l'utilizzo della carta è breve" si deve prendere in considerazione prima di tutto l'idea che il PIN fosse custodito assieme alla carta, dato che ad oggi non esistono apparecchiature che consentono di clonare le carte in breve tempo e per giunta in mezzo alla strada.
Se la carta è di ultima generazione, poi, ancora peggio.

Ed anche l'arbitro bancario finanziario respinge i ricorsi del genere.
1 novembre 2012 9:48 - massimiliano8655
Mi permetto di dissentire. L'utilizzatore della carta bancomat e' oggi tutelato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 11 del 2010. In applicazione di tale norma - e diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina per la quale era il consumatore tenuto a "difendersi" -, oggi non sono ammesse presunzioni in merito alla responsabilità del titolare della carta. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza e dallo stesso arbitro bancario finanziario, in applicazione della norma citata e' il fornitore del servizio finanziario - Banca o Posta che sia - a dover dimostrare il dolo o la colpa grave del consumatore, senza possibilità di alcuna presunzione. Quindi nel caso della signora la Banca dovrà dimostrare con dati tecnici, e non per presunzioni, che la signora aveva nella borsa il codice pin.
Diversamente la signora avrà diritto al rimborso della somma che gli è' stasa sottratta, e dovrà sopportare esclusivamente l'addebito di un importo non superiore a 150 € come previsto dalla disciplina di cui sopra.
Consiglio per tanto di presentare un ricorso all'arbitro bancario finanziario e poi, in caso di insuccesso, all'autorità giudiziaria.
Cordialmente.
Praticante avvocato Massimiliano La Pera
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