Benissimo, tanto più che MParsi ammette l'uso di tecniche
raffinate per carpire grandi quantità di PIN ben prima del
furto della carta, all'insaputa del titolare.
Sia la banca a dimostrare che il proprio cliente e titolare
ha agito con leggerezza, nell'utilizzare gli strumenti che
la banca stessa ha graziosamente messo a punto e concesso in
uso.
15 novembre 2012 8:50 - massimiliano8655
Ripeto, caro Ezio da Torino:
- il ricorso all'ABF ha un costo di 20 €, più il costo di
due raccomandate;
- non occorre necessariamente l'ausilio di un legale per
presentare il ricorso;
- nel sito web dell'Arbitro Bancario e' esplicata
chiaramente la procedura da seguire.
Se i codici non erano nella borsa - come io credo -, hai
pieno diritto ad un rimborso; secondo legge e' onere della
banca dimostrare che i codici erano nella borsa, con fatti e
non per presunzioni.
Auguri.
pr. avv. Massimiliano La Pera
7 novembre 2012 9:42 - MParsi
Buongiorno,
riprendo il discorso di ieri del prelievo fraudolento con il
tuo Bancomat. Molte banche permettono di limitare il
prelievo giornaliero (io l'ho fissato a 200 euro) e questo
impedirebbe al malvivente di preleare somme ingenti in un
breve lasso di tempo. Chiedi i filiale se si può abilitare
questa possibiltà, in modo da permetterti di bloccare ogni
prelievo in giornata e di limitare i danni.
Personalmente, nonostante le campagne pubblicitarie
martellanti non pago con bancomat ai POS deii negozi, nè
carburante o altro. Lo uso solo per prelievo allo sportello
Bancomat (coprendo con la mano l'altra che compone il numero
(PIN) per evitare la ripresa da parte di eventuali
microcamere. Poi uso il contante per fare i pagamenti.
Capisco che è faticoso, ma la comodità a volte si paga
cara...stessa cosa con le carte di credito. Uso una
ricaricabile con un minimo di denaro depositato e la uso
solo se indispiensabile. Una volta che conosci gli
innumerevoli metodi di furto, ti passa la voglia di usare i
pagamenti elettronici e li riduci al minimo indispensabile,
con le cautele del caso.
Saluti, Marco.
6 novembre 2012 18:37 - MParsi
Buongiorno,
tecnicamente parlando esiste una differenza sostanziale tra
Bancomat e Carta di Credito. Questa differenza è il PIN che
non compare sul supporto plastico del Bancomat (nè sulla
banda magnetica e neppure sul chip dell'ultima
generazione).
Quindi, un ladro potrebbe fare uso della carta di credito in
quanto possiede la sequenza numerica e il codice di
sicurezza (3 cifre) riportato sul retro, per acquisti in
Internet. Mentre per acquisti in negozio deve esibire un
documento che attesti che è il titolare della carta.
Nel tuo caso, essendo il PIN, non estraibile (e qui ti parlo
da tecnico del settore) dal Bancomat, si deve supporre che
il ladro lo abbia desunto da una tua informazione. Non
necessariamente dalla rubrica del tuo telefono (camuffato da
numero telefonico) o da un foglietto o altro appunto
scritto. Una delle innumerevoli tecniche è quella di
spiarti da dietro le spalle, mentre fai un prelievo e poi
successivamente rubarti la borsa. Oppure tramite uno skimmer
(clonatore) + telecamera per carpire il PIN e poi furto
della borsa, oppure ancora apparecchi di pagamento al
negozio modificati, poi pedinamento e furto. Per questo
risulta difficile farsi rimborsare. E' tosto dimostrare la
propria buonafede o la mancanza di negligenza nella
conservazione e tutela del PIN.
Saluti, Marco.
4 novembre 2012 18:19 - macheneso
Molto dipende dal tempo trascorso. In genere l'utilizzo
della carta avviene immediatamente, in modo da anticipare il
blocco. In tal caso, nessun sistema riesce ad essere
efficace.
4 novembre 2012 17:50 - Cepu
Tuttavia una banca che permette questi prelievi massicci
senza un minimo di interesse in merito e salvaguardia del
proprio cliente, è come minimo complice.
4 novembre 2012 15:13 - macheneso
No, lavoro in proprio perchè non sopporterei ricevere le
lagne di tanti che cercano di rifarsi su qualcun altro degli
errori che invece commettono loro stessi.
A questo punto voglio solo sperare che chi legge non creda
che quando viene rubato o smarrito un bancomat la banca deve
risarcire perché fa parte del rischio di impresa.
4 novembre 2012 12:06 - massimiliano8655
A questo punto voglio solo sperare che lei non agisca in
nome e per conto dell'associazione.
Saluti
3 novembre 2012 12:25 - macheneso
Non prendere soltanto una decisione evitando le decine di
decisioni opposte che vedono appunto la colpa grave del
cliente appunto perché, ripeto, se c'è il furto e dopo
pochi minuti l'utilizzo della carta col PIN i casi sono
due:
- Mi porti qui l'apparecchio che consente di clonare la
carta in pochi minuti ed in mezzo alla strada.
- Il cliente conservava il PIN assieme alla carta, magari
con quei metodi "sicurissimi" che tutti conoscono, come ad
esempio celarlo (secondo loro, mentre si nota a occhio nudo)
dentro la rubrica del cellulare.
Il rischio di impresa è una cosa, il comportamento leggero
del cliente non deve far parte del rischio di impresa, ed
infatti non ne fa parte.
2 novembre 2012 16:48 - massimiliano8655
Qui si continua a mettere in dubbio ciò che allo stato
appare inopinabile. Occorrerebbe forse leggere con maggior
attenzione le norme di legge e le relative decisioni.
Con la decisione che ho citato l'abf ha dato ragione al
ricorrente a prescindere dalla questione relativa all'sms, e
lo dice espressamente quando afferma che " Tale questione" (
relativa all'sms) "rimane per altro assorbita dalle
argomentazioni che seguono." - appunto quelle da me
riportate nel precedente commento -. Si legga con attenzione
prima di dare opinioni, perché qui è in gioco il denaro di
persone oneste, che nel caso specifico non è neanche
poco!
Quanto a coloro che, come si e' affermato, " ci provano",
sarà loro il rischio di dover rispondere di frode ed
eventualmente truffa.
Ma la presunta mala fede di alcuni non può certo ricadere
sul singolo consumatore onesto, mentre l'accollo
dell'indennizzo alla banca rientra nel rischio di impresa,
salvo la prova, appunto, del dolo o della colpa. Questo e'
il principio di fondo accolto dal legislatore nel 2010 e
costantemente applicato dall'ABF.
Cari Saluti.
Massimiliano La Pera (Roma)
2 novembre 2012 14:53 - macheneso
Aggiungo che quel provvedimento citato disciplina un caso in
cui la banca doveva mandare un sms alert e non lo ha
fatto.
Ovvio quindi che la banca abbia delle responsabilità.
2 novembre 2012 13:00 - Cepu
Ha una banca troppo pigra, la cambi.
A fronte sella sua segnalazione di furto, e di una fila di
prelievi rapidi e importanti, fatti in orari inconsueti, un
buon sistema informatico blocca la disponibilità
giornaliera e mensile, cercando di contattarla.
Ci sono sicuramente buone possibilità di riavere parte del
maltolto così imprudentemente consegnato.
2 novembre 2012 12:15 - macheneso
Ci sono anche provvedimenti, e qui ci riallacciamo alla
questione originaria, che negano il risarcimento perché ad
esempio:
- L'utilizzo della carta è avvenuto a breve distanza di
tempo.
- E' avvenuto nelle vicinanze.
- La carta è di ultima generazione e quindi ancora più
difficilmente clonabile.
Ed altro ancora.
Tutte circostanze che convergono verso la soluzione più
logica: il PIN era assieme alla carta.
Non hai idea di quanti clienti ci provano, negando
l'evidenza e nascondendo anche al legale la verità pur di
riottenere il maltolto.
2 novembre 2012 11:19 - massimiliano8655
Nel confermare quanto affermato nel precedente mio commento,
mi limito a riportare il principio espresso dall'Arbitro
Bancario nella recentissima decisione n. 3025 del
19settembre 2012 - consultabile all'indirizzo web
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie
/Bancomat%2520e%2520carte%2520di%2520debito/Utilizzo%2520fra
udolento/Dec-20120919-3025.PDF, dove si potranno trovare
ulteriori copiose decisioni in merito.
Il caso deciso: la carta era stata smarrita/rubata in data
12/1/2012, alle ore 18:21; sei operazioni effettuate, in
data 12/1/2012, per complessivi € 1793,37. Il principio
ribadito dall'ABF e condiviso dalla Cassazione: " La grave
negligenza deve certamente essere provata dal prestatore del
servizio, che quindi sarà tenuto ad allegare fatti che
supportino tale qualificazione, vale a dire fornire la prova
liquida della colpa grave. (...). Certamente la mera
circostanza che sia stato utilizzato il dispositivo di
sicurezza dell’utente non può configurare una grave
negligenza. In tale senso oggi dispone - in modo
inequivocabile - il secondo comma dell'art. 10 d. lgs. n.
11/2010 (...). In definitiva la resistente pretende di
accertare la grave negligenza in via presuntiva, in
particolare sulla base della circostanza che sia stato
utilizzato il PIN del cliente. Ma la funzione dell’art.
10, comma 2, citato è proprio quella di escludere prove
presuntive, in particolare di escludere l’esistenza
dell’autorizzazione del cliente per il solo fatto che sia
stato impiegato una strumento di pagamento dello stesso
accompagnato dalla corrente modalità di funzionamento."
La decisione: rimborso della somma di € 1.641,37 al
ricorrente.
Non credo sia questa la sede opportuna per commentare
ulteriormente la ratio di tale principio - che comunque
condivido pienamente -.
Credo invece sia opportuno sottolineare che il ricorso
all'ABF costituisce uno strumento di tutela del consumatore
di straordinaria efficienza, che per tanto meriterebbe una
maggiore pubblicizzazione.
All sig. Ezio saranno sicuramente utili queste ulteriori
info:
- e' possibile, ma e' comunque estremamente difficile che
l'ABF e la Corte di Cassazione possano in futuro mutare
l'orientamento sopra riportato, essendo la normativa vigente
di chiara ed univoca interpretazione;
- il ricorso all'ABF ha un costo di 20 €, più il costo di
due raccomandate;
- non occorre necessariamente l'ausilio di un legale per
presentare il ricorso;
- nel sito dell'ABF e' esplicata chiaramente la procedura da
seguire.
1 novembre 2012 13:39 - macheneso
Invece credo sia giusta la risposta perchè viene
correttamente scritto che "se il tempo trascorso tra il
trafugamento e l'utilizzo della carta è breve" si deve
prendere in considerazione prima di tutto l'idea che il PIN
fosse custodito assieme alla carta, dato che ad oggi non
esistono apparecchiature che consentono di clonare le carte
in breve tempo e per giunta in mezzo alla strada.
Se la carta è di ultima generazione, poi, ancora peggio.
Ed anche l'arbitro bancario finanziario respinge i ricorsi
del genere.
1 novembre 2012 9:48 - massimiliano8655
Mi permetto di dissentire. L'utilizzatore della carta
bancomat e' oggi tutelato dall'art. 12 del decreto
legislativo n. 11 del 2010. In applicazione di tale norma -
e diversamente da quanto previsto dalla precedente
disciplina per la quale era il consumatore tenuto a
"difendersi" -, oggi non sono ammesse presunzioni in merito
alla responsabilità del titolare della carta. Secondo
quanto affermato dalla giurisprudenza e dallo stesso arbitro
bancario finanziario, in applicazione della norma citata e'
il fornitore del servizio finanziario - Banca o Posta che
sia - a dover dimostrare il dolo o la colpa grave del
consumatore, senza possibilità di alcuna presunzione.
Quindi nel caso della signora la Banca dovrà dimostrare con
dati tecnici, e non per presunzioni, che la signora aveva
nella borsa il codice pin.
Diversamente la signora avrà diritto al rimborso della
somma che gli è' stasa sottratta, e dovrà sopportare
esclusivamente l'addebito di un importo non superiore a 150
€ come previsto dalla disciplina di cui sopra.
Consiglio per tanto di presentare un ricorso all'arbitro
bancario finanziario e poi, in caso di insuccesso,
all'autorità giudiziaria.
Cordialmente.
Praticante avvocato Massimiliano La Pera