micbra
28 maggio 2012 22:14
Buongiorno, anche io trovandomi in una situazione molto simile ho fatto un intervento nel forum dell'assistenza Tiscali. Il mio messaggio e la risposta del moderatore sono un po' lunghi ma credo che sia interessante riportarli qui per poter trarre qualche considerazione da parte di chi spero sia più ferrato di me in materia. In sostanza ciò che dice il moderatore del forum Tiscali ha fondamento? O vale veramente la pena opporsi?
Riporto con copia incolla:
io:
dopo anni con Tiscali sono passato ad altro operatore e mi è arrivato da pagare il salatissimo contributo di disattivazione da parte di Tiscali. E' vero che in contratto il contributo è previsto ma non può certo dirsi in linea con le normative vigenti. In base alla legge (legge 40/2007 e alle linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007) i gestori di telefonia devono precisare in modo dettagliato le ragioni voce per voce che giustificano tale contributo, E NON MI PARE CHE TISCALI LO FACCIA, in base alla normativa non basta fare riferimento in modo genericoa ai "contributi di disattivazione". Nel caso specifico di passaggio ad altro gestore (migrazione) le stesse normative considerano il contribbuto NON DOVUTO costituendo di fatto una vera e propria penale travestita da contributo (vietata dal decreto Bersani e successiva legge) dal momento che i costi di disattivazione sono (in parole povere) compensati dal fatto che tutta la procedura di migrazione è gestita dal nuovo gestore e non da Tiscali che deve fare ben poco.
Legge 40/2007 e alle linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007.
risposta del Moderatore:
1. Innanzitutto va chiarito che la Legge n. 40/2007 c.d. Bersani stabilisce che nel settore delle comunicazioni elettroniche gli utenti possono recedere dai contratti senza vincoli temporali e con le sole eventuali spesa giustificate dai costi affrontati dall’operatore.
Si veda a tal riguardo, l’art. 1 comma 3 della legge: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
2. AGcom, nelle sue “Linee guida della direzione tutela dei consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007” chiarisce a tal riguardo che l’utente ha diritto ad un’informazione trasparente circa l’ammontare delle eventuali spese di recesso nei documenti contrattuali e che le spese devono essere giustificate. Su quest’ultimo punto è bene sottolineare che la verifica della pertinenza è effettuata dall’AGcom stessa ed è pertanto ad essa che noi siamo tenuti a dare piena evidenza dei costi sostenuti per il recesso. E’ l’attività di vigilanza svolta dall’AGcom che assicura l’utente che i costi di recesso applicati corrispondano ai costi sostenuti dall’operatore. I costi di recesso che applichiamo, infatti, sono stati verificati dall’AGCom. Si veda a tal riguardo il par. 6 delle Linee guida: “1. Dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. 2.In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori. 3. Nello svolgimento della propria attività, pertanto, la Direzione verificherà che gli operatori pongano a carico degli utenti (ove necessario) esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo dai primi sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento.”
3. In caso di migrazione, le disposizioni AGCom prevedono che, dal momento che i costi da corrispondere a Telecom sono sostenuti dal recipient, il donating non possa pretendere dal proprio cliente il pagamento di una voce di costo a tale titolo. Le norme cioè, applicando il principio di pertinenza, indicano semplicemente che tra i costi che il donating può applicare a titolo di costi di recesso nel caso di migrazione OLO to OLO
(cioè da un operatroe alternativo ad un altro) non vi possono essere quelli corrisposti a TI per la migrazione (costi wholesale) perché di fatto non li paga lui ma il recipient . Non è statuito quindi che il
donating non possa applicare nessun costo! Come infatti è chiarito dalla stessa AGCom nel “Manuale per gli utenti sui diritti dei consumatori” (pagg. 78 e ss, vedi stralcio sotto) non esiste un elenco tassativo, generale, unico per tutti gli operatori dei costi sostenuti per la lavorazione dei recessi: di essi i costi wholesale ne rappresentano una componente.
4. In conclusione, quando un cliente intende recedere da un contratto, sia che si tratti di una cessazione che di una migrazione, può essere tenuto al pagamento dei costi che l’operatore sostiene a tal fine. Proprio perché il criterio di individuazione dei costi che l’operatore può legittimamente richiedere al cliente è quello della pertinenza i costi possono differenziarsi in caso di migrazione o cessazione (ad es. perché le
attività sottostanti che l’operatore deve porre in essere sono diverse) o a seconda del servizio fornito e/o della tecnologia con cui viene erogato. Infatti i costi che noi applichiamo (vedi tabella disponibile al link: Tiscali Assistenza - La disattivazione dei servizi Tiscali )sono differenziati per servizio, tecnologia e tipo di recesso.
5. Gli obblighi cui come operatori dobbiamo rispettare in tema di costi di recesso sono (i) fornire un’adeguata informazione circa i costi applicati in caso di recesso nei documenti contrattuali e (ii) applicare costi giustificati.
6. Tutti i costi che noi applichiamo e che sono contenuti nella tabella di cui sopra sono stati sottoposti ad uno scrupoloso procedimento di verifica da parte di AGcom che ha valutato che questi costi fossero effettivamente giustificati dalle attività sottostanti e non fossero al contrario degli oneri imposti al cliente a mo di penale per il recesso (in osservanza dello spirito della legge Bersani).
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Questa è la posizione di Tiscali a riguardo, cosa ne pensate?
Grazie e a presto